Autocertificazione e decertificazione

A partire dal 1° gennaio 2012, cioè dall’entrata in vigore dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, fatti e qualità personali sono valide solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Inoltre, le norme stabiliscono che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, questa dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Esistono due tipi di autocertificazione: la dichiarazione sostitutiva di certificazione, che sostituisce un certificato e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che autocertifica uno stato, un fatto, una qualità personale di cui l’interessato è a conoscenza.

L’autocertificazione ha lo stesso valore del certificato o dell’atto che sostituisce sia per quanto riguarda il suo contenuto che per quanto riguarda la validità temporale.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va fatta davanti al dipendente addetto o sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive vanno presentate per tutti gli stati, i fatti e le qualità personali dell’interessato o di cui egli abbia conoscenza.

Si autocertificano:

  1. il luogo e la data di nascita
  2. la residenza
  3. la cittadinanza
  4. il godimento dei diritti civili e politici
  5. lo stato civile
  6. lo stato di famiglia
  7. l’esistenza in vita
  8. la nascita del figlio, la morte del coniuge, del genitore, del figlio
  9. la posizione riguardo agli obblighi militari
  10. i titoli di studio o la qualifica professionale posseduta; gli esami sostenuti; i titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
  11. l’iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  12. il reddito, la situazione economica; l’assolvimento degli obblighi contributivi; il possesso e il numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati presenti nell’anagrafe tributaria inerenti all’interessato
  13. lo stato di disoccupazione; la qualità di studente, di casalinga, di pensionato; l’assenza di condanne penali e, in generale, la propria posizione giuridica (ad esempio, essere legale rappresentante, tutore, curatore, non essere fallito, non trovarsi in stato di liquidazione e di non aver presentato domanda di concordato)
  14. l’iscrizione ad associazioni
  15. il non aver riportato condanne penali
  16. il non aver riportato condanne penali e il non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente
  17. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
  18. di vivere a carico di qualcuno
  19. di essere a conoscenza di dati elencati iscritti nei registri dello stato civile,
  20. di essere a conoscenza di fatti, qualità personali e stati che riguardano l’interessato, anche se relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza

Tutti i dati contenuti nella carta d’identità o in un altro documento di riconoscimento non scaduto hanno lo stesso valore dei certificati corrispondenti. Quindi, per attestare il nome, il cognome, la data di nascita o la residenza è sufficiente esibire un documento di riconoscimento.

Non si possono autocertificare: i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità CE, di marchi e brevetti.

Gli studenti e i laureati UniFg possono stampare direttamente alcune tipologie di autocertificazioni dal proprio profilo della Piattaforma dei Servizi on-line Esse3.

Accedendo alla Piattaforma dei Servizi on-line Esse3 è possibile scaricare e stampare una serie di autocertificazioni precompilate relative alle carriere studentesche e postlaurea con i dati dell'utente.

Queste autocertificazioni comprendono:

  • Iscrizione
  • Iscrizione con esami sostenuti
  • Conseguimento titolo con esami sostenuti
  • Diploma supplement
  • Tasse per ogni anno solare

È sufficiente collegarsi alla Piattaforma dei Servizi on-line Esse3 attraverso le proprie credenziali di accesso:

  1. selezionare il proprio Percorso di studi,
  2. accedervi e cliccare sulla voce "Menù", in alto a destra;
  3. selezionare la voce "Segreterie" e, all'interno di questa, selezionare la voce "Certificati";
  4. Nella pagina che si apre, scegliere il tipo di Autodichiarazione richiesta.

Se l’utente non ricorda le proprie credenziali di accesso può effettuare il "Recupero Password", cliccando sull’apposita voce, all’interno della pagina di accesso alla Piattaforma dei Servizi on-line Esse3.

Se l’utente (studente o ex studente di un corso di laurea triennale o magistrale) non conosce le proprie credenziali per accedere alla Servizi on-line Esse3, può richiederle aprendo un ticket sulla piattaforma Helpdesk. Deve prima inserire i propri dati anagrafici e di contatto, poi selezionare dal menu a tendina la voce “Segrstud-info/richieste/iscrizioni” e infine descrivere con accuratezza la propria esigenza di ricevere le credenziali di accesso specificando l’anno di immatricolazione.

Diritti e doveri delle Amministrazioni Pubbliche

È un dovere delle amministrazioni pubbliche accettare le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del T.U..

Gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47.

Il dipendente pubblico che non accetta l’autocertificazione commette una grave violazione di un dovere d’ufficio.

Il dipendente di una pubblica amministrazione che richiede o accetta certificati ed atti di notorietà o rilascia certificazioni che non contengano la clausola di esclusiva validità nei confronti dei privati, oppure non accetta le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) commette una grave violazione dei doveri di ufficio.

Inoltre, la mancata risposta alla richiesta di controllo sulle autocertificazioni entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dipendenti pubblici responsabili dell’omissione.

Le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del T.U.. Dal 1° gennaio 2012, in definitiva, i cittadini possono chiedere e ottenere solo certificati destinati a soggetti privati.

In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e perdere gli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

Controlli delle autocertificazioni di cui al D.P.R. 445/2000

Il presente Regolamento disciplina i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 presentate all’Università di Foggia (di seguito Università), i controlli richiesti da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati e informazioni contenuti nelle banche dati dell’Università, nonché i controlli richiesti dai privati nei casi e con le modalità previsti dalla legge, ex art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000.

Semplificazione e Privacy

La possibilità di presentare le autocertificazioni era prevista sin dalla legge del 4 gennaio 1968, n. 15, ma solo successivamente, nell’ambito di un generale processo di semplificazione amministrativa, ne è stata estesa la portata. Infatti, la legge 127 del 1997 (legge Bassanini bis) e il D.P.R. 403 del 1998 hanno aumentato gli stati, i fatti e le qualità personali che è possibile autocertificare.

L’intera disciplina delle autocertificazioni è contenuta oggi nel D.P.R. 445 del 2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) modificato dalla normativa successiva, in particolare dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, che va nella direzione di una “completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e privati” (Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011) ed ha come destinatari non solo le pubbliche amministrazioni (compresi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università) e i gestori di servizi pubblici, ma anche i privati che vogliano accettare le autocertificazioni. Inoltre, l’art. 15 della L.183/2011 ha abrogato il comma 2 dell’art. 41 del D.P.R. 445/2000 che prevedeva la possibilità di produrre certificati oltre il termine di validità, indicando che le informazioni non avevano subito variazioni dalla data del rilascio.