Valutazione della ricerca

VQR 2020-2024

Con Decreto del Presidente dell’ANVUR n. 8 del 31 ottobre 2023, è stato reso pubblico il Bando per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024 (VQR 2020-2024).

Il processo ministeriale è finalizzato alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle Istituzioni, ivi comprese le Università, e delle relative articolazioni interne (Dipartimenti e strutture assimilabili).

Il suddetto processo, per ciò che attiene agli Atenei, è altresì rivolto alla valutazione:

  • delle attività di valorizzazione delle conoscenze il cui impatto sia verificabile durante il periodo 2020-2024;
  • dell’entità dei progetti internazionali di natura competitiva e con un ammontare del finanziamento per l’Istituzione pari o superiore a 50 mila euro, attivati nel periodo 2020-2024.

La VQR si articola in n. 17 Aree Scientifiche, nell’ambito delle quali sono individuati i prodotti della ricerca, e n. 1 Area Interdisciplinare nell’ambito della quale sono valutate le attività di valorizzazione delle conoscenze.

Per ciascuna Area Scientifica, l’ANVUR, a seguito della pubblicazione di apposito Avviso pubblico (prevista entro il 18 dicembre 2023), nomina un GEV composto da studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione.

L’ulteriore GEV Interdisciplinare è costituito, sempre a seguito di Avviso pubblico, ai fini della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze.

I “ricercatori” delle Università che possono proporre i prodotti da sottoporre a valutazione sono:

  • professori di prima fascia;
  • professori di seconda fascia;
  • RTD-A, RTD-B, RTT, RU;
  • titolari di contratto stipulato ai sensi dell’art. 1, co. 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

I “ricercatori” appartengono all’Istituzione presso la quale risultano in servizio alla data del 1° novembre 2024 e i prodotti di ricerca ad essi associati sono attribuiti a tale Istituzione indipendentemente dall’affiliazione nella quale si trovavano al momento della pubblicazione. Per lo specifico caso di “ricercatori” che hanno prestato servizio nel periodo 2020-2024 presso Istituzione diversa da quella di appartenenza al 1° novembre 2024, i prodotti della ricerca ad essi associati sono attribuiti esclusivamente all’Istituzione in cui hanno svolto la maggior parte del servizio nel periodo 2020-2024.

Gli Atenei, dal 7 gennaio 2025 al 28 febbraio 2025, conferiscono i prodotti della ricerca, dettagliati all’art. 5 del Bando ed editi per la prima volta nel periodo 2020-2024, con riferimento alle strutture dipartimentali tenendo conto delle scelte delle stesse strutture. I Dipartimenti selezionano i prodotti da proporre a valutazione anche tenendo conto di quanto proposto dai “ricercatori”.

Il numero di prodotti che le Università, con riferimento ad ogni Dipartimento, sono chiamate a conferire è pari a 2,5 volte il numero dei “ricercatori” in servizio al 1° novembre 2024.

Ad ogni “ricercatore” è associato almeno un prodotto (al netto di eventuali esoneri per congedi, motivi di salute, ecc.); nel caso di mancato conferimento da parte di un “ricercatore” di almeno un prodotto, il prodotto è considerato mancante e non è possibile per il Dipartimento compensare con prodotti di altri “ricercatori”. Il numero massimo di prodotti associabili a ogni “ricercatore” è pari a 4.

I prodotti con un numero di coautori pari o inferiore a 5 possono essere presentati, per ogni Istituzione, una volta per Dipartimento e comunque fino a un massimo di 2 Dipartimenti della stessa Istituzione.

I prodotti con numero di coautori pari o superiore a 6 possono essere presentati, in base alle caratteristiche delle aree disciplinari, come dettagliato nel co. 4 dell’art. 6 del Bando.

I GEV valutano la qualità di ciascun prodotto della ricerca adottando la metodologia della revisione tra pari informata, laddove consolidata e appropriata rispetto alle caratteristiche dell’Area, utilizzando gli indici citazionali internazionali (tenendo anche conto del numero di autocitazioni). Tali indici non possono comunque sostituirsi a un’accurata valutazione di merito del prodotto della ricerca.

Per ogni prodotto è definita l’appartenenza a una delle seguenti categorie:

  1. prodotto eccezionale in termini di originalità, metodologia e impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società (punteggio 1);
  2. prodotto eccellente in termini di originalità, metodologia e impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società, ma non classificabile come eccezionale (punteggio 0,8);
  3. prodotto rispondente agli standard internazionali, ma non classificabile come eccellente (punteggio 0,5);
  4. prodotto rispondente agli standard nazionali in termini di originalità e metodologia (punteggio 0,2);
  5. prodotto di scarsa rilevanza o non accettabile (punteggio 0).

Ai fini della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze, ciascuna Università presenta un caso studio ogni 100 “ricercatori” in servizio al 1° novembre 2024, e comunque almeno un caso studio.

A ciascun caso studio sono associate un massimo di tre tematiche tra quelle di seguito riportate:

  1. Trasferimento Tecnologico;
  2. Produzione, Gestione dei Beni Pubblici;
  3. Public Engagement;
  4. Scienze della Vita e salute;
  5. Sostenibilità Ambientale, Inclusione, Contrasto alle Diseguaglianze.

Ogni caso studio è classificato in una delle seguenti categorie:

  1. eccezionale (punteggio 1);
  2. eccellente (punteggio 0,8);
  3. standard (punteggio 0,5);
  4. sufficiente (punteggio 0,2);
  5. scarsa rilevanza o non accettabile (punteggio 0).

L’ANVUR, entro il 29 maggio 2026, presenta il Rapporto finale della VQR 2020-2024.