L’ISEE Parificato (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario Parificato) è l’indicatore utilizzato per determinare i contributi universitari degli studenti che non possono ottenere l’ISEE universitario ordinario, in quanto possiedono redditi e/o patrimoni all’estero e non producono redditi o patrimoni in Italia.
In base al Regolamento tasse e contributi vigente – Art. 5 (Immatricolazione e iscrizione degli studenti stranieri) – gli studenti:
- stranieri con nucleo familiare residente in tutto o in parte nel Paese d’origine con redditi e patrimoni prodotti esclusivamente all’estero;
- stranieri residenti in Italia con reddito da lavoro inferiore a € 9.000 (studente non autonomo) e nucleo familiare residente all’estero;
- italiani residenti all’estero non iscritti all’A.I.R.E.;
- italiani residenti in Italia non autonomi con nucleo familiare con redditi all’estero;
possono accedere alla graduazione del contributo onnicomprensivo attraverso due modalità alternative:
- presentazione dell’ISEE Parificato;
- in assenza di ISEE Parificato, versamento del contributo onnicomprensivo forfettario previsto dal regolamento.
Lo studente con cittadinanza straniera che non presenta ISEE Parificato è tenuto al pagamento del contributo onnicomprensivo forfettario pari a € 800, suddiviso in tre rate secondo le scadenze previste dall’Ateneo.
Per ottenere l’ISEE Parificato, gli studenti con redditi e/o patrimoni all’estero possono rivolgersi a un C.A.F. di propria scelta oppure a uno dei C.A.F. convenzionati con l’Ateneo, usufruendo in questo caso della gratuità del servizio.
L’attestazione ISEE Parificato deve essere presentata entro le scadenze previste per l’immatricolazione. Le richieste successive comportano l’applicazione delle penali previste dal Regolamento tasse e contributi.
Consultare la guida alla documentazione fornita dai CAF