Regolamenti

Regolamento per le attività a favore degli studenti con disabilità dell'Università di Foggia

L’Università di Foggia (di seguito denominata Università) si impegna ad accogliere e a promuovere l’inserimento e l’integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in tutti gli aspetti della vita universitaria, in adempimento della legge-quadro n. 104/1992 e s.m.i., ed in particolare della legge n. 17/1999, della legge n. 170/2010.

Il presente Regolamento è emanato nel rispetto:

  • della legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 12, 13, 16 e 42
  • della legge 28 gennaio 1999, n. 17
  • della legge 8 ottobre 2010 n.170
  • del decreto ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669
  • dei Documenti e Note del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU)
  • delle Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD)
  • dello Statuto e dei Regolamenti dell’Università degli Studi di Foggia

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (articoli 12-13-16).

  • Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione

(omissis)
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap 
​(omissis)

 

  • Art. 13. Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti. e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
​(omissis)
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
​(omissis)

 

  • Art. 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
​(omissis)
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.

LEGGE 28 GENNAIO 1999, N. 17

G.U. n. 26 del 2-2-1999 - Integrazione e modifica della legge - quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

  • Articolo 1

1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16".
2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente: " 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato".
3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".

 

Regolamento tasse e contributi

Agli studenti con Disabiltià e DSA può essere risconosciuto lo status di studente a tempo parziale. Lo studente a tempo parziale si iscrive prevedendo di acquisire fino al 50% dei crediti formativi universitari nel corso dell’anno accademico (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio). Lo studente a tempo parziale paga in tre rate ed avrà la possibilità di avvalersi della riduzione al 50% sulla tassa inerente al merito (IM) ed ottenere il beneficio della riduzione in base alla situazione ISEE per la tassa di reddito (IR). La condizione di studente a tempo parziale è subordinata a ragioni di lavoro, di salute, di sport o di cura dei propri familiari appartenenti allo stesso nucleo. 

Lo studenteche intende iscriversi a tempo parziale deve comprovare il suo status secondo le seguenti indicazioni: 

  • Studente con gravi problemi di salute: studente con patologie che non consentono la frequenza sistematica delle lezioni ed il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esami previste per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato degli organi sanitari competenti.
  • Studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) pure se fuori corso, in adempimento della legge-quadro n. 104/1992 e s.m.i. e della legge n. 170/2010, oppure che non abbiano ottenuto i sussidi di cui all’apposito Regolamento di Ateneo.

La possibilità di accedere all’iscrizione a tempo parziale è concessa solo allo studente in corso, fatta eccezione per gli studenti in doppia carriera e gli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ai quali è data la possibilità di iscriversi a tempo parziale pur essendo fuori corso.

Tasse e contributi