La sospensione è il procedimento amministrativo che, previo richiesta, blocca temporaneamente gli atti di carriera e quindi sospende lo studente dagli obblighi di versamento tasse e acquisizione dei crediti formativi universitari.
Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.
Lo studente iscritto a uno dei corsi di studio dell’Università può chiedere la sospensione temporanea della propria carriera. La richiesta di sospensione deve essere effettuata esclusivamente sulla piattaforma ESSE3 dalla pagina personale dello studente e può essere presentata per uno dei seguenti motivi debitamente documentati in procedura:
- frequenza scuole per allievi ufficiali o sottoufficiali (sospensione obbligatoria);
- frequenza Master;
- frequenza Corsi abilitanti all’insegnamento (comunque denominati);
- frequenza Corsi di Perfezionamento;
- frequenza Scuole di Specializzazione (sospensione obbligatoria per quelle di specializzazione medica);
- frequenza Dottorati di ricerca;
- frequenza Corsi di studio a frequenza obbligatoria, qualora lo studente sia in debito dell’ultimo esame e della prova finale;
- nascita di un figlio (per non oltre due anni dalla data della nascita)
- infermità prolungate e debitamente certificate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- frequenza a corsi di studio presso l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); k) servizio civile universale;
- servizio di leva volontario ferma iniziale (V.F.I) o volontario ferma triennale (V.F.T.);
- frequenza scuola allievi agenti forze dell’ordine e di sicurezza;
- frequenza semestre filtro Medicina/Odontoiatria (SFM).
Lo studente che intenda sospendere gli studi non deve, di norma, aver rinnovato l’iscrizione al nuovo anno accademico. Sono fatti salvi casi, debitamente documentati, correlati alla data d’inizio del corso che si intende frequentare o al caso in cui la condizione sottesa all’istanza di sospensione si realizzi nel corso dell’anno accademico.
In tal caso lo studente, qualora abbia sostenuto esami è tenuto al versamento delle rate del contributo onnicomprensivo annuale riferite all’anno accademico in corso e scadute alla data di presentazione della domanda di sospensione; invece, nel caso in cui non abbia sostenuto esami, il contributo onnicomprensivo versato fino a quel momento sarà conguagliato per l’anno accademico di riattivazione carriera.
Lo studente che non ha rinnovato l’iscrizione non è tenuto al versamento della contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione.
Lo studente presenta domanda di sospensione avvalendosi della specifica funzionalità della piattaforma ESSE3 ed effettua il pagamento dell’imposta di bollo pari al valore in vigore e, dopo aver effettuato il pagamento, dovrà inviare la documentazione attestante i motivi della richiesta, aprendo, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale (che riporta il proprio numero di matricola), un ticket attraverso la piattaforma Helpdesk e selezionare, dal menù a cascata della sezione "motivo della richiesta", la voce: Segreteria studenti/SEGRSTUD (Dipartimento di afferenza).
Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.
Il periodo di sospensione, valido per almeno un anno accademico, non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l’ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario.
L’istituto della sospensione non è compatibile con la qualifica di studente part-time esclusi i casi previsti dalle lettere h) ed i) del presente articolo.
Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l’emissione di certificati di carriera curriculare che attesteranno il periodo di sospensione della carriera.
Gli anni di sospensione non vengono conteggiati ai fini di una eventuale decadenza.
Lo studente, in stato di sospensione, può in qualsiasi momento rinunciare alla propria carriera seguendo le disposizioni di seguito enunciate.