Lo studente iscritto a un Corso di Laurea con ordinamento previgente al DM. n. 509/99 che, a partire dall’anno accademico successivo alla durata legale del Corso di Studio, per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto alcun esame o altra prova valutativa prevista o non abbia effettuato alcun atto di carriera, decade d’ufficio dallo status di studente, anche se in regola con la contribuzione.
Lo studente iscritto ad un corso di laurea con ordinamento ex D.M. n. 509/99 e successivi decade nei casi previsti dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
Non è soggetto a decadenza lo studente che, avendo superato tutti gli esami di profitto, risulti in debito del solo esame finale di laurea.
Pagamenti
Lo studente decaduto non è tenuto al pagamento di alcuna tassa aggiuntiva.
Riconoscimento dei Crediti
Lo studente decaduto, che intenda iscriversi nuovamente, può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera precedente. Spetterà alle competenti strutture didattiche la valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi ai corsi seguiti e per i quali lo studente medesimo abbia superato i relativi esami di profitto, purché in regola con le tasse ed i contributi al momento della decadenza.
Lo studente decaduto, che intenda iscriversi nuovamente, può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera pregressa, previo il pagamento della tassa recupero crediti pari a € 109,00.