La sospensione è il procedimento amministrativo che, previo richiesta, blocca temporaneamente gli atti di carriera e quindi sospende lo studente dagli obblighi di versamento tasse e acquisizione dei crediti formativi universitari.

Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.


Lo studente può usufruire della sospensione per:

a) frequenza scuole per allievi ufficiali o sottoufficiali (sospensione obbligatoria);

b) frequenza Master (sospensione obbligatoria);

c) frequenza Corsi abilitanti all’insegnamento (comunque denominati) [sospensione obbligatoria];

d) frequenza Corsi di Perfezionamento (sospensione obbligatoria);

e) frequenza Scuole di Specializzazione (sospensione obbligatoria);

f) frequenza Dottorati di ricerca (sospensione obbligatoria);

g) nascita di un figlio (sospensione facoltativa per non oltre due anni dalla data della nascita)

h) infermità prolungate e debitamente certificate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente [sospensione facoltativa].

Modalità

Lo studente regolarmente iscritto all’Università degli studi di Foggia che intende sospendere gli studi, per un periodo prefissato, deve presentare domanda di sospensione esclusivamente sulla piattaforma ESSE3 dalla propria pagina personale

Pagamenti

Lo studente presenta domanda di sospensione avvalendosi della specifica funzionalità della piattaforma ESSE3 ed effettua il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore. Lo studente che ha chiesto la sospensione della propria carriera non è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi previsti per gli anni accademici di sospensione e della tassa di ricognizione.

Scadenze

Lo studente che intenda sospendere gli studi non deve, di norma, aver rinnovato l’iscrizione al nuovo anno accademico.

Sono fatti salvi casi, debitamente documentati, correlati alla data d’inizio del corso che si intende frequentare o al caso in cui la condizione sottesa all’istanza di sospensione si realizzi nel corso dell’anno accademico. In tal caso lo studente è tenuto al versamento delle rate del contributo onnicomprensivo annuale riferite all’anno accademico in corso e scadute alla data di presentazione della domanda di sospensione.