Nell’eventualità che durante il percorso degli studi universitari, lo studente abbia la necessità di modificare alcuni dei dati comunicati all’atto dell'immatricolazione (residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica...), al fine di essere reperibile per qualsiasi comunicazione o invio di documentazione, può modificare i dati direttamente sulla Piattaforma ESSE3 dalla propria pagina personale
La sospensione è il procedimento amministrativo che, previo richiesta, blocca temporaneamente gli atti di carriera e quindi sospende lo studente dagli obblighi di versamento tasse e acquisizione dei crediti formativi universitari.
Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.
Lo studente può usufruire della sospensione per:
a) frequenza scuole per allievi ufficiali o sottoufficiali (sospensione obbligatoria);
b) frequenza Master (sospensione obbligatoria);
c) frequenza Corsi abilitanti all’insegnamento (comunque denominati) [sospensione obbligatoria];
d) frequenza Corsi di Perfezionamento (sospensione obbligatoria);
e) frequenza Scuole di Specializzazione (sospensione obbligatoria);
f) frequenza Dottorati di ricerca (sospensione obbligatoria);
g) nascita di un figlio (sospensione facoltativa per non oltre due anni dalla data della nascita)
h) infermità prolungate e debitamente certificate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente [sospensione facoltativa].
Modalità
Lo studente regolarmente iscritto all’Università degli studi di Foggia che intende sospendere gli studi, per un periodo prefissato, deve presentare domanda di sospensione esclusivamente sulla piattaforma ESSE3 dalla propria pagina personale
Pagamenti
Lo studente presenta domanda di sospensione avvalendosi della specifica funzionalità della piattaforma ESSE3 ed effettua il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore. Lo studente che ha chiesto la sospensione della propria carriera non è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi previsti per gli anni accademici di sospensione e della tassa di ricognizione.
Scadenze
Lo studente che intenda sospendere gli studi non deve, di norma, aver rinnovato l’iscrizione al nuovo anno accademico.
Sono fatti salvi casi, debitamente documentati, correlati alla data d’inizio del corso che si intende frequentare o al caso in cui la condizione sottesa all’istanza di sospensione si realizzi nel corso dell’anno accademico. In tal caso lo studente è tenuto al versamento delle rate del contributo onnicomprensivo annuale riferite all’anno accademico in corso e scadute alla data di presentazione della domanda di sospensione.
La ricognizione è il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto e non rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica.
Modalità
La domanda di ricognizione deve essere presentata inviando, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale (che riporta il proprio numero di matricola), un ticket attraverso la piattaforma Helpdesk e selezionando, dal menù a cascata della sezione "motivo della richiesta", la voce: SEGRETERIA STUDENTI/SEGRSTUD (Dipartimento di afferenza).
Scadenze
Lo studente, non decaduto e non rinunciatario, che intenda iscriversi a un corso di laurea dopo un periodo di interruzione degli studi, deve presentare istanza di ricognizione in data compresa tra il 1 agosto e il 31 ottobre.
È prevista la possibilità di presentare istanza di ricognizione tardiva dal 1 al 30 novembre. In tal caso lo studente è tenuto a pagare, oltre alla tassa di ricognizione stabilita nel comma precedente, una tassa aggiuntiva di € 50,00.
Pagamenti
Lo studente, per poter attivare la procedura di ricognizione deve essere in regola con il versamento del contributo onnicomprensivo dell’ultimo anno di iscrizione. Ove ciò non fosse, prima di richiedere la ricognizione, dovrà versare quanto ancora a debito con l’Università.
La domanda di ricognizione, prevede il pagamento della tassa di ricognizione di € 200,00 per ciascun anno di mancato pagamento dell'intero contributo onnicomprensivo annuale e dell’imposta di bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore.
La rinuncia agli studi è un atto formale ed irrevocabile con il quale lo studente interrompe unilateralmente il proprio rapporto con l’Università. Comporta, per il richiedente, la perdita dello status di studente, ma non preclude la facoltà di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi Corso di laurea.
Modalità
La domanda di rinuncia agli studi deve essere presentata seguendo le disposizioni riportate sulla piattaforma ESSE3 e con il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore.
Pagamenti
L’atto di rinuncia non attribuisce allo studente alcun diritto al rimborso della tassa di iscrizione e del contributo onnicomprensivo annuale eventualmente già versati.
Lo studente rinunciatario, in regola con il pagamento dei contributi onnicomprensivi annuali della carriera per la quale ha richiesto la rinuncia, può iscriversi nuovamente e chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera pregressa (CFU), previo pagamento della tassa recupero crediti pari a € 109,00.
Riconoscimento crediti
Lo studente rinunciatario, proveniente da altro Ateneo italiano, che intenda iscriversi nuovamente può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera precedente. Spetterà alle competenti strutture didattiche la valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi ai corsi seguiti e per i quali lo studente medesimo abbia superato i relativi esami di profitto.
La richiesta di riconoscimento dei crediti, con la contestuale nuova iscrizione, segue le modalità ed i tempi d’iscrizione, ossia dal 1° agosto al 30 novembre. Per il riconoscimento dei crediti formativi lo studente è tenuto al pagamento della “tassa recupero crediti” il cui importo è di € 109,00, mediante PagoPA.
Lo studente iscritto a un Corso di Laurea con ordinamento previgente al DM. n. 509/99 che, a partire dall’anno accademico successivo alla durata legale del Corso di Studio, per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto alcun esame o altra prova valutativa prevista o non abbia effettuato alcun atto di carriera, decade d’ufficio dallo status di studente, anche se in regola con la contribuzione.
Lo studente iscritto ad un corso di laurea con ordinamento ex D.M. n. 509/99 e successivi decade nei casi previsti dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
Non è soggetto a decadenza lo studente che, avendo superato tutti gli esami di profitto, risulti in debito del solo esame finale di laurea.
Pagamenti
Lo studente decaduto non è tenuto al pagamento di alcuna tassa aggiuntiva.
Riconoscimento dei Crediti
Lo studente decaduto, che intenda iscriversi nuovamente, può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera precedente. Spetterà alle competenti strutture didattiche la valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi ai corsi seguiti e per i quali lo studente medesimo abbia superato i relativi esami di profitto, purché in regola con le tasse ed i contributi al momento della decadenza.
Lo studente decaduto, che intenda iscriversi nuovamente, può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera pregressa, previo il pagamento della tassa recupero crediti pari a € 109,00.