Si rammenta che la Legge n. 33 del 12 aprile 2022, stabilisce che non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, nè allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
Si ricorda che l’art. 3 del D.M. 930/2022 (Facolta' di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria), prevede che qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (come nel caso del TFA Sostegno) è consentita l’iscrizione al secondo corso di studi che non presenti obblighi di frequenza.
Il predetto D.M. n. 930 del 29/07/2022 afferma inoltre “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”
Si precisa, inoltre, che con il DM n. 621 del 22 aprile 2024 il Ministero aveva autorizzato solo per l'VIII ciclo del Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno la frequenza contemporanea con i percorsi abilitanti di formazione iniziale.
Tanto premesso, i corsisti che svolgeranno il TFA Sostegno con un percorso abbreviato (perché in possesso di specializzazione su altro grado) sono “esonerati” in tutto o in parte dalla frequenza degli insegnamenti, mentre rimangono obbligatori laboratori e tirocinio. Di conseguenza la normativa in vigore rende incompatibile il IX ciclo del TFA Sostegno (ad eccezione per i corsisti che svolgono il percorso abbreviato) con i corsi abilitanti da 60/30 CFU attivati ai sensi del DPCM 04/08/2023.