In riferimento alla possibilità di contemporanea iscrizione e frequenza ai percorsi sopra indicati si precisa quanto segue.
Il Ministero competente si è recentemente espresso con favore in merito alla contemporanea iscrizione tra i due percorsi formativi a frequenza obbligatoria, ma solo con particolare riferimento al TFA X ciclo (a.a. 2024-2025) e ai Percorsi Abilitanti 30-36-60 CFU (a.a. 2025-2026), considerando "la limitata estensione temporale del periodo di sovrapposizione" (Nota Ministeriale n. 10 del 16 febbraio 2026).
A tal proposito si osserva che tale "deroga" non è stata reiterata dal Ministero, in riferimento al TFA XI ciclo (a.a. 2025-2026), prossimo all’avvio, e ai Percorsi Abilitanti 30 CFU ex art. 13 Dpcm 4/8/2023 del medesimo anno accademico, anche questi prossimo all’avvio.
Pertanto, nelle more di una più aggiornata indicazione ministeriale, si dovrà applicare alla lettera la previsione normativa relativa al divieto di contemporanea iscrizione a due corsi a frequenza obbligatoria, laddove, in particolare, non fosse stato completamente assolto l’obbligo di frequenza ad almeno uno dei due corsi di iscrizione.
Quindi, nell’auspicio che la precedente deroga sia confermata anche per il corrente a.a., l’Università di Foggia – il Centro di Formazione della docenza - si sta già attivando per calendarizzare l’erogazione della didattica, sia per il TFA XI ciclo, sia per i Percorsi Abilitanti 30 CFU ex art. 13, in modo tale da rendere possibile la contemporanea frequenza, nel pieno rispetto degli obblighi (e percentuali) di frequenza minima prevista, considerate le peculiari strutture didattiche dei due succitati corsi.
Si ricorda, infine, che:
- per il TFA le assenze, così come previsto dall’art. 3 comma 4, del decreto MIUR n. 92/2019, sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste (art. 3 comma 2 del D.M. 926 del 26/06/2026);
- per i Percorsi Abilitanti è necessaria "una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa" (art. 7 comma 7 DPCM 4 agosto 2023).