Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Sezione relativa alle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 97/2016.

In questa sezione sono resi pubblici i provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Attualmente non sono in corso provvedimenti volti a sanzionare la mancata comunicazione dei dati.

Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici previste dall'art. 47 del d.lgs n. 33/2013, come modificato ed integrato dal d. lgs. n.97/2016

L'art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici) prevede che:

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e  il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1 - bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1 -ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonchè nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4 -bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del  responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione.
L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Ultimo aggiornamento: 07 Gennaio 2022