Accesso civico generalizzato

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori, ai sensi dell'art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013.

L'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti espressamente indicati dalla legge.

Il diritto di accesso civico generalizzato detto anche FOIA (Freedom of Information Act) è stato introdotto dal D.lgs. n. 97/2016 che ha modificato il D.lgs. n. 33/2013 ed è operativo dal 23 dicembre 2016.

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Con l’introduzione dell’accesso civico generalizzato, l’ordinamento vuole favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (es: sicurezza, difesa, privacy, proprietà intellettuale, ecc..) previsti dalla legge (art. 5- bis del D.lgs. n. 33/2013) e dalle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co.2, del D.lgs. 33/2013”).

L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  1. all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  2. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

La richiesta può essere inviata per posta ordinaria oppure per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell' dell’Ateneo [email protected]  o agli indirizzi e-mail istituzionali degli uffici sopra riportati e deve essere sottoscritta con firma autografa, allegando copia del documento d’identità, salvo che sia firmata digitalmente.

Se l’Ateneo individua soggetti controinteressati ai sensi dell’art.5-bis c. 2 del D.lgs. n. 33/2013, è tenuto a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato.  A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l’Ateneo provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Ateneo ne dà comunicazione a quest’ultimo e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente, ovvero il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione, può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,  che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 

La richiesta può essere inviata per posta ordinaria oppure per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ateneo [email protected] oppure all’indirizzo e-mail [email protected] e deve essere sottoscritta con firma autografa, allegando copia del documento d’identità, salvo che sia firmata digitalmente.

Avverso la decisione dell’Ateneo o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010).

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2021