Le disposizioni in materia di carriera universitaria e di carattere amministrativo applicate alla categoria di studenti “a tempo parziale” sono contemplate nel Regolamento Tasse e Contributi dell’Università di Foggia (art. 1, co. 3 e art. 30).

Gli studenti dell’Università, iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, possono optare per un regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata normale del corso di iscrizione.

Lo studente a tempo parziale si iscrive prevedendo di sostenere fino al 50% dei crediti formativi universitari presenti nel piano di studi dell’anno di riferimento del singolo Corso di Laurea (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio).

Possono iscriversi “a tempo parziale”, gli studenti che, per motivi di lavoro, salute, sport o di cura dei componenti appartenenti al suo stesso nucleo familiare, si trovino nell’impossibilità di dedicarsi agli studi a tempo pieno.

Lo studente ogni anno all’atto dell’immatricolazione e dell’iscrizione deve comprovare con produzione di debita certificazione il suo status di:

  • studente lavoratore (secondo quanto previsto all’art.30, co.2 del Regolamento Tasse e Contributi) attraverso apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi dovranno comprovare il loro status attraverso la presentazione dell’iscrizione negli appositi registri (CCIAA – P.IVA);
  • studente in doppia carriera studente/atleta (secondo quanto previsto all’art.30, co.2 del Regolamento Tasse e Contributi). Lo status dovrà risultare da apposita certificazione indicata al medesimo art.30, co.2 del Regolamento Tasse e Contributi.
  • studente impegnato nella cura dei propri familiari con comprovata non autosufficienza, ovvero studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell’assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di salute fisica o mentale. Si considerano parenti, agli effetti della presente norma, i genitori, i figli, i fratelli, e il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata da certificazione rilasciata dai competenti organi e presentata congiuntamente allo stato di famiglia dello studente;
  • studente con gravi problemi di salute, ovvero studente con patologie che non consentano la frequenza sistematica delle lezioni e il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esami previste per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato degli organi sanitari competenti;
  • studente con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) pure se fuori corso, in ossequio alla legge-quadro n. 104/1992 e s.m.i. e alla legge n. 170/2010, oppure che non abbia ottenuto i sussidi di cui all’apposito Regolamento di Ateneo;
  • Studente iscritto contestualmente al Conservatorio e all’Università (art.29 c. 2 della L. 30.12.2010 n. 240 e DM 28.09.2011). È necessario che lo studente: • dichiari di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 2); • presenti ad entrambe le istituzioni i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3); • comunichi, dopo la verifica e l’approvazione da parte di entrambe le Istituzioni, eventuali modifiche ai piani di studio per ulteriore approvazione. (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3). co. 3 Le autorità accademiche si riservano di valutare richieste del tutto eccezionali o particolari non comprese nelle categorie indicate al comma 2.

L’iscrizione a tempo parziale è ammessa in favore di studenti fino al primo anno fuori corso ad eccezione dello studente in doppia carriera che può chiedere il regime di tempo parziale oltre il primo anno fuori corso.

La richiesta per fruire del regime “part-time” è contestuale all’immatricolazione online o al rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi; la richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione attestante le ragioni per la richiesta di part-time.

Lo studente iscritto a tempo parziale può chiedere di transitare nella condizione di tempo pieno solo dopo aver completato due anni accademici da quello della richiesta. Pertanto, l’iscrizione a tempo parziale prevede la ripartizione di un anno full time in due anni accademici consecutivi di tipo part-time e, di conseguenza, i crediti acquisibili dallo studente per ciascuna iscrizione part-time saranno pari al 50% dei crediti acquisibili in caso di iscrizione full time. Non sarà consentito il cambio di status senza aver completato il ciclo di iscrizioni che porti alla possibilità di acquisire lo stesso numero di crediti dello studente full time, fatte salve le richieste del tutto eccezionali motivate poste al vaglio delle autorità accademiche.

La mancata richiesta di passaggio al regime full time determina, d’ufficio, l’iscrizione al regime part-time anche per il biennio successivo.

Lo studente che conclude il periodo di part-time, ovvero il doppio degli anni accademici del proprio corso di studio, sarà iscritto d’ufficio, nell’anno accademico successivo, come studente di tipo full time.

Lo studente che passa dalla condizione di tempo parziale a quella di tempo full time è tenuto a presentare un carico didattico costituito dai crediti formativi dell’anno accademico di riferimento al quale si iscrive.

La scelta del regime di part-time non può modificare la “durata normale del corso” prevista dalla legge ai fini del riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata, ai fini giuridici, la “durata normale del corso, e, ai fini dell’organizzazione didattica, la “durata concordata del corso” stesso.

Lo studente a tempo parziale, paga per intero la tassa di iscrizione e ha diritto alla riduzione del 50% del proprio contributo onnicomprensivo annuale dovuto secondo l’applicazione delle regole ordinarie.

Lo studente che intenda laurearsi prima della scadenza del “tempo concordato”, dovrà versare l’intero contributo previsto per tutto il periodo restante.