Per sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, il fisco italiano prevede numerose agevolazioni a favore di coloro che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro.

A tal proposito si evidenziano due diversi regimi di incentivi fiscali - tra loro incompatibili - per chi decide di trasferirsi in Italia e fissarvi la residenza fiscale dopo un consistente periodo di lavoro e formazione all’estero, e sono quelli dedicati a:

  • il rientro dei cervelli
  • i lavoratori impatriati.

Chi è in possesso dei requisiti per godere di entrambe queste agevolazioni può scegliere liberamente a quale aderire. Il divieto di cumulo dei regimi agevolati legati al trasferimento in Italia è da considerarsi con riferimento a ciascun periodo di imposta.

Rientro dei cervelli

La normativa sul rientro dei cervelli incentiva il trasferimento in Italia di persone altamente qualificate e specializzate per favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del paese.

Per il rientro di docenti e ricercatori in particolare si prevede che il 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo non sia fiscalmente imponibile ai fini IRPEF.

I requisiti necessari per usufruire di questa agevolazione sono:

  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
  • essere stati residenti all’estero in maniera non occasionale
  • aver svolto all’estero attività di ricerca o docenza documentata per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università
  • tornare in Italia per svolgere attività di docenza o ricerca
  • trasferire la residenza fiscale in Italia

La durata base dell’agevolazione è di 6 anni. L’agevolazione è applicabile a partire dal periodo di imposta in cui si diventa fiscalmente residenti in Italia e per i 5 periodi d’imposta (anni) successivi.

Questo periodo può essere esteso fino a:

  • 8 anni nel caso in cui il soggetto abbia almeno 1 figlio minorenne o a carico anche in affido preadottivo oppure sia proprietario di almeno 1 unità immobiliare residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dall'interessato/a oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà)
  • 11 anni nel caso in cui il soggetto abbia almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo
  • 13 anni nel caso in cui il soggetto abbia almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo
Lavoratori impatriati

I redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio italiano, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, quindi con una esenzione del 70% (art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015).

Nel caso in cui il personale dipendente dell'Ateneo sia in convenzione con le aziende del SSR, tale agevolazione si applica anche sugli emolumenti ospedalieri.

Per i contribuenti che trasferiscono la residenza in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia l'esenzione sale al 90% e quindi la quota imponibile è pari al 10% del reddito prodotto.

Per usufruire di questa agevolazione è necessario, ai sensi dell’art. 16 Decreto Legislativo 147/2015 come modificato dall’art. 5 del D.L. 34/2019 comma 1:

  • non essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento
  • acquisire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per almeno due anni, pena la restituzione dell'agevolazione di cui si è goduto, oltre a sanzioni e interessi;
  • svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano

 e ai sensi dell’art. 16 Decreto Legislativo 147/2015 come modificato dall’art. 5 del D.L. 34/2019 comma 2:

  • essere cittadini dell’Unione europea o di uno Stato diverso dall’Unione Europea con il quale risulti in vigore una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi oppure un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale
  • essere in possesso di un diploma di laurea e aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi oppure aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi (conseguendo un titolo di laurea o una
    specializzazione post lauream)
  • trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a risiedervi per almeno 2 anni
  • che l’attività lavorativa venga svolta prevalentemente nel territorio italiano

L'agevolazione si applica per complessivi 5 anni che decorrono dal periodo in cui il lavoratore diviene fiscalmente residente nel territorio italiano e nei 4 anni successivi sempre che permanga la sua residenza fiscale in Italia.

Se si è in possesso di ulteriori requisiti e sempre che permanga la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo, l'agevolazione si applica per ulteriori 5 periodi d'imposta, durante i quali il reddito è soggetto ad IRPEF nelle seguenti misure:

  • 50%: se il dipendente ha almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • 50%: se il dipendente acquista la piena proprietà di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti il trasferimento. L'acquisto può essere fatto direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  • 10%: se il dipendente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.