Art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall’art. 1-bis del Decreto Legge del 7 aprile 2025, n. 45 convertito con Legge del 5 giugno 2025, n. 79
L'Università di Foggia può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non piu' di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attivita' di ricerca.
Tipologia - contratto di natura giuridica di diritto privato, finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca sotto la supervisione di un Tutor, senza configurare un rapporto di lavoro dipendente.
Attività - Introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un Tutor.
Durata - minimo 1 anno, massimo 3 anni compreso eventuali proroghe/rinnovi anche non continuativi (deroga solo nel caso di progetti finanziati dalla Ce nell’ambito del Programma MSCA).
Requisiti - Titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
Importo annuo lordo omnicomprensivo - minimo € 27.755,00 annui.
Il comma 6 dell’art. 22-ter prevede per i titolari degli incarichi di ricerca l’obbligo di iscrizione alla
Gestione separata Inps, di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995. Sull’importo
corrisposto è dovuta una contribuzione pari al 35,03%, se il titolare non è coperto da altra forma
previdenziale (invece, l’aliquota è pari al 24% se il titolare è coperto da altra forma previdenziale), di
cui il 33% destinato al finanziamento dell’assegno pensionistico, lo 0,72% alle prestazioni della
maternità/paternità e l’1,31% per la disoccupazione (Dis-Coll) (Circolare Inps n. 142 del 12/11/2025).
L’onere è ripartito per un terzo sul titolare e la restante parte sull’Ente conferente l’incarico di ricerca.