Tirocinio post-lauream o extra-curriculare

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 13 novembre 2023, la Legge Regionale 10 novembre 2023 n. 26 “Nuova disciplina in materia di tirocini extracurriculari” che abroga rispettivamente la precedente Legge Regionale n. 23/2013 e il regolamento regionale n. 3/2014 che disciplina i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento e reinserimento lavorativo.

La suddetta legge è entrata in vigore il 28 novembre 2023 mentre rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:

 a) i tirocini curriculari;

 b) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche;

 c) i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;

 d) i tirocini rivolti a soggetti extracomunitari.

 

Si riportano sinteticamente alcuni punti della legge.

Destinatari

  1. persone in stato di disoccupazione;
  2. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  3. lavoratori a rischio di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 150/2015;
  4. persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione; e) persone svantaggiate;
  5. persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  6. persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali;
  7. persone che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo.

Durata e impegno orario

I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi e una durata superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovo, è elevabile fino a dodici mesi qualora l’integrazione del piano formativo individuale sia stata preventivamente verificata e validata da parte del Centro per l’impiego territorialmente competente oppure da parte di un ente bilaterale costituito, dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La durata massima dei tirocini è inoltre elevata fino a dodici mesi laddove i destinatari siano persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 381/1991, e può essere elevata fino a ventiquattro mesi laddove siano rivolti a persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della l. 68/1999.

La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro. L’impegno orario giornaliero è collocato ordinariamente in fascia diurna.

Requisiti soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento dell’attivazione del tirocinio:

  1. essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  2. garantire l’applicazione del CCNL di riferimento sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  3. essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;
  4. non essere sottoposti a procedure concorsuali, salvo sia diversamente previsto da accordi sindacali;
  5. non avere in corso, all’interno della medesima unità operativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o altri trattamenti di integrazione salariale straordinari erogati dai fondi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2015, n. 148, per attività equivalenti a quelle oggetto del tirocinio, salva diversa previsione contenuta all’interno di specifici accordi sindacali. Non rientra nel già menzionato divieto l’ipotesi in cui il soggetto ospitante abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo;
  6. salva l’ipotesi di specifici accordi sindacali, non avere effettuato, all’interno della medesima unità operativa nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori impegnati in attività equivalenti a quelle a cui si riferisce il progetto formativo.

Limiti numerici e premialità

I soggetti pubblici e privati possono ospitare contemporaneamente il seguente numero di tirocini all’interno di ciascuna unità operativa:

  1. un tirocinante nelle unità operative fino a cinque dipendenti;
  2. fino a due tirocinanti nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti;
  3. un numero di tirocinanti corrispondente a non più del 10 per cento dei dipendenti nelle unità operative che contino più di venti dipendenti: è consentito l’arrotondamento all’unità superiore.

Sono previste premialità laddove il soggetto ospitante sia certificato per la parità di genere oppure sia un’impresa artigiana esercente una attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura.

Modalità di attivazione

I tirocini sono attivati sulla base di un’apposita convenzione stipulata con il soggetto promotore e di uno specifico piano formativo individuale. Lo svolgimento di tirocini in modalità a distanza o mista è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutorato

Il tutor responsabile didattico-organizzativo nominato dal soggetto promotore può seguire contemporaneamente fino a un massimo di venti tirocinanti. Il tutor designato dal soggetto ospitante può seguire contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti.

Indennità di partecipazione

Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di euro seicento per i primi sei mesi e di euro settecento oltre i sei mesi. Qualora l’impegno orario settimanale previsto nel PFI sia inferiore al 70 per cento dell’orario settimanale previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, l’importo dell’indennità di partecipazione può essere proporzionalmente ridotto fino alla misura minima non inferiore a euro trecento mensili.

Con atto dirigenziale n. 647 del 27.11.2023 è stata approvata la nuova modulistica per l'attivazione e la gestione dei tirocini extracurriculari.

La modulistica approvata è disponibile in formato editabile (per attivare tirocini con UNIFG ente promotore si consiglia contattare il Servizio Placement e tirocini extra-curriculari per la modulistica completa)

Nel richiamato A.D. n. 647 del 27.11.2023 è stata prevista la temporanea non operatività dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 11, relativo alla trasmissione della modulistica tramite le piattaforme del SIL regionale o di altra piattaforma, nelle more della realizzazione delle attività di implementazione della suddetta funzionalità.

Tirocini attivati prima dell'entrata in vigore della Legge n.26/2023

Si fa presente che per i tirocini per i quali è stata effettuata la comunicazione obbligatoria telematica di cui all’articolo 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge n. 608/1996, prima della data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla Legge Regionale n.23/2013 e dal Regolamento Regionale n. 3/2014 fino alla scadenza indicata nel progetto formativo individuale, compresa l’eventuale proroga. Le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 26/2023 sono adeguate alla nuova disciplina prima dell’avvio dei tirocini in esse previsti.

Legge regionale n. 26/2023

Determinazione Regionale n. 55 del 11.03.2024