Si elencano domande e relative risposte riguardanti il tirocinio diretto e indiretto che i corsisti del TFA sostegno sono chiamati a sostenere presso Istituti Scolastici.
Si prega di procedere alla lettura, al fine di acquisire un quadro più completo sulle modalità di espletamento del tirocinio suddetto.
Per avviare il procedimento il/la corsista deve presentare istanza all’Università, nelle modalità indicate nella pagina web dedicata ai tirocini del TFA sostegno.
Ai fini dello svolgimento del tirocinio è necessaria una specifica convenzione con una Scuola/Istituto accogliente. L’art. 3, lettera e) del D.M. 30 settembre 2011, stabilisce, inoltre, che le convenzioni possano essere stipulate con “le istituzioni ricomprese nell’elenco di cui all’art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249”.
NO. Il tirocinio deve essere effettuato presso un istituto accreditato per il grado relativo al percorso (infanzia, primaria, secondaria di I grado o secondaria di II grado) al quale si è iscritti.
SI. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 93 del 30 novembre 2012, il tirocinio può essere svolto anche in una scuola non accreditata, ma in cui il corsista è titolare di altro insegnamento oppure in cui è impegnato in supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), fermo restando che l’istituto di servizio deve essere dello stesso grado del percorso (infanzia, primaria, secondaria di I grado o secondaria di II grado) al quale si è iscritti.
Il tirocinio può iniziare solo dopo la trasmissione della relativa richiesta all’Istituto scolastico da parte degli uffici universitari.
Si può fruire delle ore studio per effettuare il tirocinio (in quanto il tirocinio diretto rientra nel percorso formativo). È chiaro che potrà essere necessario fornire al proprio datore di lavoro una documentazione giustificativa, che dovrà essere rilasciata dall’istituto scolastico ove si svolge il tirocinio.
NO. Il tirocinio si può svolgere presso un solo istituto scolastico.
Ad esempio: io posso effettuare il tirocinio soltanto il lunedì, giorno in cui la tutor ha soltanto 3 ore in orario; posso rimanere con il ragazzo disabile altre due ore in classe anche se la tutor va via ed effettuare 5 ore anziché 3 in quel giorno?
Non vi sono norme che vietano la permanenza in classe in presenza dell’alunno disabile anche in assenza del tutor accogliente e che le relative ore svolte possano essere conteggiate, purché sia presente in aula un docente di sostegno o, in alternativa, curricolare, che certifichi la presenza del tirocinante e il regolare svolgimento delle attività, fermo restando che le ore vanno comunque attestate sul libretto di tirocinio con firma del docente tutor.
Il compito di compilare il progetto di tirocinio spetta al tirocinante in collaborazione con il tutor scolastico. Una volta elaborato, va sottoposto alla supervisione del docente tutor coordinatore universitario, che dovrà accertarne la validità scientifica. Può essere suscettibile di cambiamenti in itinere, dovuti a variabili dipendenti dalla scuola o dal caso assegnato. Per essere valido, deve essere firmato dal tutor scolastico e controfirmato dal tutor coordinatore universitario e in nessun caso va consegnato alla scuola: deve essere, invece, prodotto nella documentazione finale del percorso (insieme al libretto di tirocinio debitamente compilato e firmato, alla relazione finale elaborata sulla base del modello messo a disposizione dell’Università, e alla tesina). Qualora il Dirigente Scolastico dovesse richiederlo per conservarlo agli atti della scuola, se ne dovrà produrre una fotocopia.
Il D.M 30 settembre 2011 prevede che: “il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E' individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate: - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).
Ogni tutor può seguire non più di cinque tirocinanti.
Deve avere i requisiti di cui al D.M. 30 settembre 2011, ma non necessariamente deve lavorare nella classe dove è presente l’alunno disabile.
Non vi sono motivi che ostacolino questa eventualità, purché vi sia accordo da parte del tutor scolastico e purché i casi seguiti rientrino entrambi nel progetto di tirocinio elaborato (che deve essere unico).
Sì, purché il tirocinio sia svolto al di fuori dell’orario di servizio e purché il numero aggiuntivo di ore che si dovranno svolgere con gli alunni sia compatibile con le esigenze degli alunni stessi.
NO. Il tirocinio deve essere svolto fuori dall’orario di servizio.
SI. Purché il tutor predisponga per i tirocinanti due progetti formativi differenti, relativi ad aspetti diversi di quel medesimo caso.
Il tutor deve in ogni caso seguire il tirocinante, anche se non assegnato alla classe ove si trova l’alunno.
Sì se la scuola ospitante lo consente.
In tal caso si chiede al tutor accogliente la possibilità di poter svolgere il proprio percorso di tirocinio osservando un altro caso presente a scuola.
Sì. Sempre che l’istituto sia accreditato e il tirocinio (attinente al suo percorso formativo) venga svolto fuori dall’orario di servizio.
Le attività di tirocinio indiretto sono attività che riguardano la preparazione e l’approfondimento teorico dei contenuti del progetto di tirocinio diretto che poi i corsisti dovranno sperimentare in classe/sezione durante le ore di apprendimento situato.
Il tirocinio indiretto da 50 ore, svolto con tutor coordinatore universitario universitario, comprende la rielaborazione dell’esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale.
Il tirocinio indiretto da 25 ore deve essere svolto sotto la coordinazione del tutor scolastico accogliente. Durante tale percorso il corsista può partecipare alle riunioni degli organi collegiali, alle commissioni, agli incontri per la sicurezza, ai gruppi di lavoro, all’elaborazione di materiale didattico, alla progettazione di unità di apprendimento, nonché alla compilazione del PEI.
Il percorso di tirocinio diretto non deve essere lasciato al caso e non deve diventare un mero momento di assistenzialismo all’alunno disabile in classe. Durante il tirocinio diretto le attività del corsista sono scansionate dal punto di vista educativo-didattico dai contenuti del modulo del progetto di tirocinio. Sarà cura del tutor coordinatore universitario affrontare le tematiche riguardanti i contenuti del progetto durante le 50 ore di tirocinio indiretto in sinergia temporale con le attività svolte durante le ore di tirocinio diretto. Il docente tutor scolastico deve essere garante della formazione del corsista; deve coinvolgere lo stesso nella progettazione e nell’azione educativa.
SI, nella misura in cui si tratta di impegni istituzionali che coincidono con quelli che si devono svolgere nell’ambito del proprio tirocinio.