Si elencano domande e relative risposte riguardanti il tirocinio diretto e indiretto che i corsisti del TFA sostegno sono chiamati a sostenere presso Istituti Scolastici. Si prega di procedere alla lettura, al fine di acquisire un quadro più completo sulle modalità di espletamento del tirocinio suddetto.

  1. Come si attiva il tirocinio?
    Per avviare il procedimento il/la corsista deve presentare istanza all’Università, nelle modalità indicate nella pagina web dedicata ai tirocini del TFA sostegno.
    Ai fini dello svolgimento del tirocinio è necessaria una specifica convenzione con una Scuola/Istituto accogliente. L’art. 3, lettera e) del D.M. 30 settembre 2011, stabilisce, inoltre, che le convenzioni possano essere stipulate con “le istituzioni ricomprese nell’elenco di cui all’art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249”.
  2. Si può effettuare il tirocinio diretto presso la scuola di servizio (anche in parte) anche se questa appartiene ad un grado diverso da quello del TFA frequentato?
    NO. Il tirocinio deve essere effettuato presso un istituto accreditato per il grado relativo al percorso (infanzia, primaria, secondaria di I grado o secondaria di II grado) al quale si è iscritti.
  3. Si può effettuare il tirocinio diretto presso la scuola di servizio, anche se non rientra nell’elenco di quelle accreditate?
    SI. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 93 del 30 novembre 2012, il tirocinio può essere svolto anche in una scuola non accreditata, ma in cui il corsista è titolare di altro insegnamento oppure in cui è impegnato in supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), fermo restando che l’istituto di servizio deve essere dello stesso grado del percorso (infanzia, primaria, secondaria di I grado o secondaria di II grado) al quale si è iscritti.
  4. Quando è possibile iniziare il tirocinio?
    Il tirocinio può iniziare solo dopo la trasmissione della relativa richiesta all’Istituto scolastico da parte degli uffici universitari.
  5. Si può utilizzare il monte ore di 150 ore per diritto allo studio per effettuare il tirocinio diretto?
    Si può fruire delle ore studio per effettuare il tirocinio (in quanto il tirocinio diretto rientra nel percorso formativo). È chiaro che potrà essere necessario fornire al proprio datore di lavoro una documentazione giustificativa, che dovrà essere rilasciata dall’istituto scolastico ove si svolge il tirocinio.
  6. Si può svolgere il tirocinio diretto contemporaneamente in due scuole, essendo in servizio presso entrambe ed essendo entrambe le scuole accreditate?
    NO. Il tirocinio si può svolgere presso un solo istituto scolastico.
  7. Si può effettuare una parte del tirocinio diretto in classe in presenza dell’alunno disabile ma in assenza del tutor?
    Ad esempio: io posso effettuare il tirocinio soltanto il lunedì, giorno in cui la tutor ha soltanto 3 ore in orario; posso rimanere con il ragazzo disabile altre due ore in classe anche se la tutor va via ed effettuare 5 ore anziché 3 in quel giorno?
    Non vi sono norme che vietano la permanenza in classe in presenza dell’alunno disabile anche in assenza del tutor accogliente e che le relative ore svolte possano essere conteggiate, purché sia presente in aula un docente di sostegno o, in alternativa, curricolare, che certifichi la presenza del tirocinante e il regolare svolgimento delle attività, fermo restando che le ore vanno comunque attestate sul libretto di tirocinio con firma del docente tutor.
  8. Il congedo parentale è compatibile con la frequenza TFA e con la possibilità di effettuare il tirocinio diretto presso una scuola?
    Sì, è compatibile, salvo diverse indicazioni da parte del medico.
  9. A chi spetta il compito di compilare il progetto di tirocinio?
    Il compito di compilare il progetto di tirocinio spetta al tirocinante in collaborazione con il tutor scolastico. Una volta elaborato, va sottoposto alla supervisione del docente tutor coordinatore universitario, che dovrà accertarne la validità scientifica. Può essere suscettibile di cambiamenti in itinere, dovuti a variabili dipendenti dalla scuola o dal caso assegnato. Per essere valido, deve essere firmato dal tutor scolastico e controfirmato dal tutor coordinatore universitario e in nessun caso va consegnato alla scuola: deve essere, invece, prodotto nella documentazione finale del percorso (insieme al libretto di tirocinio debitamente compilato e firmato, alla relazione finale elaborata sulla base del modello messo a disposizione dell’Università, e alla tesina). Qualora il Dirigente Scolastico dovesse richiederlo per conservarlo agli atti della scuola, se ne dovrà produrre una fotocopia.
  10. Quali requisiti deve avere il tutor scolastico?
    Il D.M 30 settembre 2011 prevede che: “il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E' individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate: - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).
  11. Quanti tirocinanti possono essere affidati ad un solo tutor?
    Ogni tutor può seguire non più di cinque tirocinanti.
  12. Il tutor assegnato al tirocinante deve essere l’insegnante di sostegno che lavora nella classe dove è presente l’alunno disabile o anche un altro docente della scuola che abbia i requisiti dei 5 anni di ruolo di servizio sul sostegno?
    Deve avere i requisiti di cui al D.M. 30 settembre 2011, ma non necessariamente deve lavorare nella classe dove è presente l’alunno disabile.
  13. Il mio tutor scolastico segue più di un alunno disabile. Posso seguire più alunni anche io?
    Non vi sono motivi che ostacolino questa eventualità, purché vi sia accordo da parte del tutor scolastico e purché i casi seguiti rientrino entrambi nel progetto di tirocinio elaborato (che deve essere unico).
  14. Presto servizio in una scuola accreditata per n.18 ore settimanali con contratto fino al 30/06/2020. All’interno delle classi sono presenti alunni disabili. Posso svolgere il tirocinio diretto nelle mie classi, con i miei alunni?
    Sì, purché il tirocinio sia svolto al di fuori dell’orario di servizio e purché il numero aggiuntivo di ore che si dovranno svolgere con gli alunni sia compatibile con le esigenze degli alunni stessi.
  15. È possibile per coloro che sono titolari di altra posizione lavorativa a scuola (assistenti alla comunicazione, igiene…) di svolgere il tirocinio nelle stesse ore e con gli stessi bambini per i quali prestano il lavoro?
    NO. Il tirocinio deve essere svolto fuori dall’orario di servizio.
  16. Il mio tutor vorrebbe assegnare lo stesso caso a me e ad un altro tirocinante. È  possibile?
    SI. Purché il tutor predisponga per i tirocinanti due progetti formativi differenti, relativi ad aspetti diversi di quel medesimo caso.
  17. Un tutor può affidare il tirocinante ad un altro insegnante di sostegno dell'istituto e quanti tirocinanti possono essere seguiti da uno stesso tutor?
    Il tutor deve in ogni caso seguire il tirocinante, anche se non assegnato alla classe ove si trova l’alunno.
  18. Si possono osservare più alunni con diverse disabilità che non sono alunni del nostro tutor ma sempre nell’ambito della stessa scuola?
    Sì se la scuola ospitante lo consente.
  19. Nel caso in cui l’alunno dovesse ammalarsi e assentarsi da scuola per un periodo piuttosto lungo, come debbo comportarmi per poter portare avanti il mio percorso di tirocinio diretto?
    In tal caso si chiede al tutor accogliente la possibilità di poter svolgere il proprio percorso di tirocinio osservando un altro caso presente a scuola.
  20. Nel caso in cui prestassi servizio (sostegno o posto comune) in una scuola non pugliese, potrei effettuare il tirocinio in quella scuola?
    Sì. Sempre che l’istituto sia accreditato e il tirocinio (attinente al suo percorso formativo) venga svolto fuori dall’orario di servizio.
  21. Concretamente, quali attività rientrano nel tirocinio diretto e indiretto? Quale è la differenza tra tirocinio indiretto da 25 ore e tirocinio indiretto da 50 ore?
    Le attività di tirocinio indiretto sono attività che riguardano la preparazione e l’approfondimento teorico dei contenuti del progetto di tirocinio diretto che poi i corsisti dovranno sperimentare in classe/sezione durante le ore di apprendimento situato.
    Il tirocinio indiretto da 50 ore, svolto con tutor coordinatore universitario universitario, comprende la rielaborazione dell’esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale.
    Il tirocinio indiretto da 25 ore deve essere svolto sotto la coordinazione del tutor scolastico accogliente. Durante tale percorso il corsista può partecipare alle riunioni degli organi collegiali, alle commissioni, agli incontri per la sicurezza, ai gruppi di lavoro, all’elaborazione di materiale didattico, alla progettazione di unità di apprendimento, nonché alla compilazione del PEI.
    Il percorso di tirocinio diretto non deve essere lasciato al caso e non deve diventare un mero momento di assistenzialismo all’alunno disabile in classe. Durante il tirocinio diretto le attività del corsista sono scansionate dal punto di vista educativo-didattico dai contenuti del modulo del progetto di tirocinio. Sarà cura del tutor coordinatore universitario affrontare le tematiche riguardanti i contenuti del progetto durante le 50 ore di tirocinio indiretto in sinergia temporale con le attività svolte durante le ore di tirocinio diretto. Il docente tutor scolastico deve essere garante della formazione del corsista; deve coinvolgere lo stesso nella progettazione e nell’azione educativa.
  22. Faccio tirocinio presso la scuola ove ho un regolare contratto di lavoro con scadenza al 30 giugno. Le riunioni degli organi collegiali, i colloqui, ecc. che svolgo per contratto di lavoro possono rientrare nel mio tirocinio indiretto?
    SI, nella misura in cui si tratta di impegni istituzionali che coincidono con quelli che si devono svolgere nell’ambito del proprio tirocinio.