Contratto di formazione professionale

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione stipula uno specifico contratto di formazione-professionale.

Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Il contratto è stipulato con l'Università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

  1. la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
  2. la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
  3. le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
  4. il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire a retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

Trattamento economico (DPCM 6 marzo 2007)

A decorrere dall'anno accademico 2006/2007 (1 novembre 2006) il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile lorda.

La parte fissa annua lorda è determinata in € 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica.

La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in € 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in € 3.300,00 annui lordi.

Il trattamento economico viene corrisposto dalle Università sulla base delle seguenti risorse

  • finanziamenti specifici corrisposti dal M.I.U.R.;
  • finanziamenti comunque acquisite dalle Università e rese disponibili da Enti pubblici e privati.

L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
Il trattamento economico relativo al contratto di formazione professionale è esente dall'imposta su reddito delle persone fisiche.

Tasse e Contributi

Per l'iscrizione e la frequenza dei corsi, gli specializzandi devono corrispondere l'importo delle tasse e dei contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Presso l'Università di Foggia l'importo delle tasse, dei contributi e dell'imposta di bollo è pari a € 882,00 (a.a. 2014/2015) e si corrisponde in due rate, vedi tabella nella sezione "Tasse e Contributi" . Come previsto dalla normativa vigente, sull'importo delle tasse e dei contributi corrisposti dagli specializzandi dell'area medica non vengono applicate le riduzioni da determinarsi in base a criteri di reddito e merito.

Impegno richiesto

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è almeno pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno.

Incompatibilità

Per tutta la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con il S.S.N. ovvero con Enti e Istituzioni pubbliche e private.

La legge finanziaria 2002 (Legge n. 448/2001 art. 19 comma 11), pur ribadendo l'incompatibilità di cui sopra, ha introdotto la possibilità di sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. e di essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma essere occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi in questione.

Esistenza di rapporto di pubblico impiego

A norma dell'art. 6 della Legge 398/89, gli specializzandi per i quali sussista un rapporto di pubblico impiego sono collocati, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa senza assegni, fatta eccezione per i medici di ruolo presso il S.S.N., per i medici della Polizia di Stato e i medici militari, i quali sono ammessi in soprannumero.

Frequenza

Lo specializzando è tenuto a seguire tutte le lezioni e a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste per ciascun anno di corso.

La frequenza alla Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'accertamento della frequenza avviene mediante utilizzo di badge e orologi marcatempo dell’Azienda sanitaria sede della formazione. 

Sospensione frequenza

Il periodo di formazione può essere sospeso per:

  • gravidanza;
  • malattia;
  • servizio militare, in casi particolari;

fermo restando che l'intera sua durata non sia ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza autorizzata non superiore a trenta giorni in un anno accademico.