Sezione relativa all'Accesso Civico semplice, come indicato all'art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 2, c. 9-bis, l. 241/90.

Secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La relativa richiesta dunque, non è sottoposta a particolari limitazioni né sotto il profilo della legittimazione del richiedente né deve essere motivata. 

La richiesta è gratuita, va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), e inviata alternativamente: 

  • all’indirizzo PEC [email protected]
  • tramite Posta ordinaria all’indirizzo “Università degli Studi di Foggia, via Via Gramsci 88/92 Foggia”;  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, esaminata la richiesta di accesso civico semplice, la trasmette al responsabile detentore dei dati per l’adempimento dell’obbligo di pubblicazione che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della richiesta da parte del RPCT. 

Dell'avvenuta pubblicazione il responsabile detentore dei dati ne dà comunicazione al richiedente, con copia conoscenza all’RPCT, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Analogamente se quanto richiesto risulta già pubblicato.

Ultimo aggiornamento: 06 November 2023