Diritto di accesso

Diritto di accesso

l diritto di accesso è il diritto riconosciuto ai singoli cittadini, alle imprese e alle associazioni, di prendere visione di un documento amministrativo e di ottenerne copia.
Favorisce la partecipazione all’attività amministrativa e ne assicura l’imparzialità e la trasparenza. E’ previsto dalla Legge 241 del 1990, regolamentata dal D.P.R. 352 del 1992 e modificata dalle leggi 11 febbraio 2005, n.15 e 14 maggio 2005, n.80.
Si può esercitare nei confronti di enti e amministrazioni pubbliche (i ministeri, le scuole, le università, le regioni, le A.S.L.), ma anche di gestori di servizi pubblici (l’ENEL o le Ferrovie dello Stato, ad esempio).

Attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Allegato a determinazione ANAC n.1310/2016

Chi può fare una richiesta di accesso

Chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale. La richiesta può essere fatta personalmente e verbalmente all’ufficio che detiene il documento, quando si possa prenderne immediatamente visione e non ci siano dubbi sulla legittimazione e sull’identità del richiedente (accesso informale).
Quando, invece, occorre ricercare i documenti oppure l’ufficio deve valutare se la richiesta provenga da persona legittimata, occorre presentare una richiesta scritta e firmata, in cui devono essere indicati nome, cognome e indirizzo del richiedente e deve esserne specificato il motivo (accesso formale).

Per quale tipo di documenti è previsto l’accesso

I documenti amministrativi che è possibile esaminare e di cui si può avere copia sono le rappresentazioni grafiche, fotocinematografiche, elettromagnetiche o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

I tempi del diritto di accesso

Si può esercitare il diritto di accesso fino a quando la pubblica amministrazione mantenga l’obbligo di detenere i documenti amministrativi. Gli uffici devono rispondere alla richiesta di accesso formale, indicando la struttura, i giorni e gli orari nei quali è possibile prendere visione o ricevere la copia dei documenti richiesti.
Se l’ufficio ritiene che non sia possibile consultare i documenti, deve indicare in modo chiaro e per iscritto al richiedente le ragioni per le quali non é possibile accogliere la domanda.

La tutela del diritto di accesso

Contro il ritardo o il rifiuto di una richiesta di accesso è possibile presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) che entro 30 giorni deve decidere se l’ufficio debba o meno concedere l’accesso. Nei confronti di atti di amministrazioni comunali, provinciali e regionali, inoltre, si può chiedere il riesame della determinazione al difensore civico competente per ambito territoriale (oppure al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore, nel caso in cui tale organo non sia stato istituito). La richiesta di riesame può essere inoltrata, infine, alla Commissione per l’accesso, istituita presso la Presidenza del Consiglio, quando si tratta di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Negli ultimi due casi, se il difensore civico o la Commissione ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente e l’accesso è consentito, se quest’ultima non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Limitazioni al diritto di accesso

L’amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; vi sono tuttavia dei casi in cui l’accesso può essere escluso, limitato o differito.
L’accesso è escluso quando il documento è coperto da segreto di stato e nei casi in cui dalla sua divulgazione possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali, quando ciò possa arrecare pregiudizio alla politica monetaria e valutaria, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, quando riguardi la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni o l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro; per i documenti concernenti i procedimenti tributari e l’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali o di pianificazione e di programmazione.
Le singole amministrazioni individuano le categorie di documenti sottratti all’accesso, che, però, non può essere negato quando sia sufficiente soltanto differirlo e devono fissare per ogni categoria di documenti il periodo in cui essi sono eventualmente sottratti all’accesso.
Nel caso in cui il documento contenga dati sensibili o giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, se contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di altri soggetti, la situazione che si intende tutelare con la richiesta di accesso deve essere di rango almeno pari ai diritti dell’interessato o deve consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2021

 

Riferimenti e contatti

Accesso civico generalizzato

Il diritto di accesso civico generalizzato, detto anche FOIA (Freedom of Information Act) è stato introdotto dal D.lgs. n. 97/2016 che ha modificato il D.lgs. n. 33/2013 ed è operativo dal 23 dicembre 2016).

L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  1. all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  2. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accesso Civico