Se in passato l’autocertificazione era la facoltà riconosciuta ai cittadini di sostituire i certificati con delle dichiarazioni sottoscritte, a partire dal 1° gennaio 2012, cioè dall’entrata in vigore dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, fatti e qualità personali sono valide solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati egli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Inoltre, la norma stabilisce che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, questa dicitura: ”il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Esistono due tipi di autocertificazione: la dichiarazione sostitutiva di certificazione, che sostituisce un certificato e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che autocertifica uno stato, un fatto, una qualità personale di cui l’interessato è a conoscenza.
La possibilità di presentare le autocertificazioni era prevista sin dalla legge del 4 gennaio 1968, n. 15, ma solo successivamente, nell’ambito di un generale processo di semplificazione amministrativa, ne è stata estesa la portata. Infatti, la legge 127 del 1997 (legge Bassanini bis) e il D.P.R. 403 del 1998 hanno aumentato gli stati, i fatti e le qualità personali che è possibile autocertificare.
L’intera disciplina delle autocertificazioni è contenuta oggi nel D.P.R. 445 del 2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) modificato dalla normativa successiva, in particolare dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, che va nella direzione di una “completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e privati” (Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011) ed ha come destinatari non solo le pubbliche amministrazioni (compresi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università) e i gestori di servizi pubblici, ma anche i privati che vogliano accettare le autocertificazioni. Inoltre, l’art. 15 della L.183/2011 ha abrogato il comma 2 dell’art. 41 del D.P.R. 445/2000 che prevedeva la possibilità di produrre certificati oltre il termine di validità, indicando che le informazioni non avevano subito variazioni dalla data del rilascio.
Si presenta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica e senza bollo, che può essere inviata anche per fax, per posta o consegnata da un’altra persona.
L’autocertificazione ha lo stesso valore del certificato o dell’atto che sostituisce sia per quanto riguarda il suo contenuto che per quanto riguarda la validità temporale.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va fatta davanti al dipendente addetto o sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive vanno presentate per tutti gli stati, i fatti e le qualità personali dell’ interessato o di cui egli abbia conoscenza.
Non si possono autocertificare: i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità CE, di marchi e brevetti.
Si autocertificano:
Tutti i dati contenuti nella carta d’identità o in un altro documento di riconoscimento non scaduto hanno lo stesso valore dei certificati corrispondenti.
Quindi, per attestare il nome, il cognome, la data di nascita o la residenza è sufficiente esibire un documento di riconoscimento.
È un dovere delle amministrazioni pubbliche accettare le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del T.U.. Gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47. Il dipendente pubblico che non accetta l’autocertificazione commette una grave violazione di un dovere d’ufficio. Il dipendente di una pubblica amministrazione che richiede o accetta certificati ed atti di notorietà o rilascia certificazioni che non contengano la clausola di esclusiva validità nei confronti dei privati, oppre non accetta le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) commette una grave violazione dei doveri di ufficio. Inoltre, la mancata risposta alla richiesta di controllo sulle autocertificazioni entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dipendenti pubblici responsabili dell’omissione.
Le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del T.U.. Dal 1° gennaio 2012, in definitiva, i cittadini possono chiedere e ottenere solo certificati destinati a soggetti privati.
In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e perdere gli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
Riassumendo, le novità introdotte dall’art. 15 della L. 183/2011 in materia di autocertificazioni
sono le seguenti: