E’ la possibilità che lo studente, regolarmente iscritto, ossia in regola con il pagamento delle tasse degli anni precedenti, ha di trasferirsi da un corso di studi di medesimo livello di questa Università allo stesso o ad un altro corso di studio di un’altra Università Tale possibilità non è consentita per il trasferimento a corsi di studio del previgente ordinamento, qualora disattivati.
Lo studente regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Foggia può trasferirsi ad altra sede universitaria, presentando domanda di trasferimento presso la Segreteria Studenti di appartenenza che, dopo aver accolto la richiesta, trasmetterà il foglio di congedo, documento contenente copia della carriera accademica dello studente richiedente, all’Università dove intende proseguire gli studi. Lo studente, che intende trasferirsi ad altra sede, deve consegnare la richiesta alla Segreteria Studenti di Facoltà mediante la presentazione della domanda di trasferimento ad altra sede
L’istanza deve essere presentata, tra l’1 luglio ed il 31 ottobre, consegnando alla Segreteria Studenti di appartenenza:
E’ concessa, solo se opportunamente motivata, dall’1 novembre al 30 dicembre, la richiesta tardiva di trasferimento ad altra sede.
Tali scadenze, per i Corsi di Laurea a numero programmato, in riferimento al relativo Regolamento Didattico, possono essere prorogate.
Per la richiesta di trasferimento ad altra sede lo studente è tenuto al pagamento dell’importo di € 106,00, mediante bollettino di conto corrente postale intestato a Università degli Studi di Foggia n. 12578738, con causale “apertura pratica trasferimento ad altra sede”. In caso di richiesta tardiva l’importo è di € 122,00.
Qualora, nello stesso anno accademico, lo studente, trasferito senza aver compiuto alcun atto di carriera presso altro Ateneo, faccia richiesta di reinserimento presso l’Università degli Studi di Foggia, sarà reintegrato nella carriera precedente. La sua iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 30 giugno, attraverso il versamento dell’importo massimo dovuto per tasse e contributi, senza alcuna indennità di mora. Oltre tale data è dovuta la corresponsione obbligatoria dell'indennità progressiva di mora.