Nuovo Regolamento (emanato con D.R. n. 532, prot. n. 10103-I/3 del 23.06.2011)
Coloro che intendono partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione dell' a.a. 2011/2012, di prossima indizione, sono tenuti al pagamento di € 50,00[*].
I medici risultati idonei al concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione dell'area medica sono tenuti, ai fini dell'immatricolazione e della frequenza al primo anno di corso, al pagamento di € 832,00 [*] (dall'a.a. 2011/2012) comprensive di bollo virtuale di € 14,62, da versarsi in due soluzioni:
[*] Importo rivalutato con D.R. n. 532, prot. n. 10103-I/3 del 23.06.2011.
I medici iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'anno di corso successivo e, in quella sede, al pagamento di € 825, 91 (€ 832,00[*] a partire dall'a.a. 2011/2012) comprensive di bollo virtuale di € 14,62, da versarsi in due soluzioni mediante bollettino di conto corrente postale (si consiglia di utlizzare quello a tre facciate reperibile presso gli uffici postali):
1° rata di € 369,56 (€ 364,00 [*] partire dall'a.a. 2011/2012) al momento dell'iscrizione all'anno di corso successivo, presentando al Dipartimento Innovazione Didattica (ex Area Alta Formazione), domanda redatta su modulo predisposto dall'Ufficio, allegando, tra gli altri documenti, quietanza comprovante il pagamento della prima rata delle tasse relativa al nuovo anno accademico sul c.c.n. 12578738 intestato all'Università di Foggia,
causale: iscrizione alla Sc. di Specializz.in ........A.A.200..../200...
osservando le seguenti scadenze:
entro il 30 giugno
per gli specializzandi le cui attività formative decorrono dal 30 giugno di ogni anno (medici specializzandi immatricolati nell'anno accademico 2010-2011).
2° rata di € 456,35 (€. 468,00 [*] a partire dall'a.a. 2011/2012). Il saldo tasse e contributi dovrà essere versato mediante bollettini di c. c.p. sul c.c.n. 12578738 intestato all'Università di Foggia,
causale: saldo iscrizione alla Sc. di Specializz.in ........A.A.200..../200...
osservando le seguenti scadenze:
Gli specializzandi, non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, non possono essere iscritti all'anno di corso successivo.
Il versamento effettuato in ritardo comporta l'applicazione dell'indennità progressiva di mora.
Il nuovo regolamento tasse, approvato dal C.d.A. nella seduta del 22, luglio ha introdotto all' ART. 18
L'INDENNITA’ PROGRESSIVA DI MORA
18.1.
Il ritardato versamento di ciascun pagamento, previsto in questo regolamento, comporta l’applicazione dell’indennità progressiva di mora.
18.2.
A partire dal primo giorno di mancato pagamento ed entro il trentesimo è applicata l’indennità di mora pari al 5% dell’importo dovuto.
18.3.
A partire dal trentunesimo giorno di mancato pagamento ed entro il sessantesimo, è applicata l’indennità di mora pari al 10% dell’importo dovuto.
18.4.
Oltre il sessantesimo giorno di mancato pagamento è applicata l’indennità di mora pari al 15% dell’importo dovuto.
18.5.
Lo studente che ha provveduto, oltre i termini, alla presentazione di una specifica richiesta, è tenuto al pagamento obbligatorio dell’indennità progressiva di mora contestualmente alla presentazione tardiva della richiesta stessa.
18.6.
Lo studente che ha provveduto, oltre i termini previsti, al pagamento delle rate di tasse e contributi e che, quindi, è incorso nel pagamento obbligatorio dell’indennità progressiva di mora, dovrà perfezionare la propria posizione contributiva procedendo al pagamento dell’indennità prevista contestualmente al versamento della prima rata di iscrizione all’anno accademico successivo.
18.7.
Il laureando dovrà sanare l’eventuale posizione debitoria scaturita dal ritardato pagamento di tasse e contributi insieme al pagamento della prevista indennità progressiva di mora contestualmente alla presentazione della domanda di laurea.
18.8.
Esclusivamente nei casi in cui il ritardo sia imputabile all’Amministrazione non è dovuta l’indennità progressiva di mora.
Lo specializzando regolarmente iscritto e successivamente rinunciatario non ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato (circolareM.I.U.R.n.4726 del 12/07/1990).
Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione mediche, entro i termini della presentazione della domanda per l'ammissione all'esame di specializzazione, sono tenuti al pagamento del costo del diploma, per un importo di € 30,00.
Lo specializzando in corso di studi, per ottenere il trasferimento ad altra Università, deve provvedere, nel periodo intercorrente tra l'1 agosto e il 30 novembre, alla presentazione della documentazione di rito, allegando quietanza comprovante il pagamento di € 50,00. In caso di richiesta tardiva (dal 01 dicembre al 31 dicembre) il versamento dovrà essere di € 60,00.
Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altra sede oltre il termine di scadenza previsto per l'iscrizione agli anni successivi sono tenuti al pagamento della prima rata delle tasse previste per l'anno accademico successivo.
Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi in essere nell'Università di Foggia.
| Specializzandi immatricolati a.a. |
I rata di (€ 364,00* a partire dall'a.a. 2011/2012) entro il |
II rata di (€ 468,00* a partire dall'a.a. 2011 /2012) entro il |
|---|---|---|
| 2005-2006 (o precendenti) con attività formative decorrenti dal 1 novembre di ogni anno |
30 novembre di ogni anno |
30 giugno di ogni anno |
| 2006-2007 con attività formative decorrenti dal 30 luglio di ogni anno |
30 luglio di ogni anno |
28 febbraio di ogni anno |
| 2007-2008 con attività formative decorrenti dal 20 marzo di ogni anno |
20 marzo di ogni anno |
31 ottobre di ogni anno |
| 2008-2009 con attività formative decorrenti dal 30 giugno di ogni anno |
30 giugno di ogni anno |
31 gennaio di ogni anno |
| 2009-2010 con attività formative decorrenti dal 17 maggio di ogni anno | 17 maggio di ogni anno | 30 novembre di ogni anno |
| 2010-2011 con attività formative decorrenti dal 30 giugno di ogni anno | 30 giugno di ogni anno | 31 gennaio di ogni anno |
(*) Importo rivalutato con D.R. n. 532, prot. n. 10103-I/3 del 23.06.2011
I versamenti effettutati con ritardo comportano l'applicazione dell'indennità progressiva di mora.