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giovedì 17 maggio 2012


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Regolamento Sistema Bibliotecario di Ateneo

Art. 1 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

Il sistema bibliotecario di Ateneo è un sistema coordinato di strutture e servizi, ai sensi dell' art. 60.1 dello Statuto ed è composto dal Consiglio del sistema bibliotecario di Ateneo e da tutte le biblioteche dell' Ateneo di Foggia.

Art. 2 - Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo

Il Consiglio del sistema bibliotecario di Ateneo è composto dai direttori scientifici e dai direttori tecnici delle singole biblioteche dell' Ateneo e dal delegato del Rettore per le biblioteche, che lo presiede.

Il Consiglio promuove e suggerisce l' attuazione di sinergie tra le biblioteche di Ateneo ed il loro costante sviluppo, attraverso indagini tecniche e studi volti all' innovazione ed al miglioramento anche qualitativo dei servizi avvalendosi della consulenza dei competenti organi tecnici dell' Ateneo. A titolo esemplificativo, il Consiglio si occupa dei seguenti campi:

  1. sistema informatico di Ateneo relativo alle biblioteche;
  2. innovazioni tecniche relative ad attrezzature bibliotecarie;
  3. metodologie di classificazione del materiale bibliografico;
  4. banche dati di interesse comune e gestione dei servizi di scambio con altre biblioteche;
  5. sicurezza degli ambienti di lavoro;
  6. legislazione in materie di interesse bibliotecario, quali finanziamenti, norme a tutela del diritto di autore ed attività di fotoriproduzione, ecc.

Il Consiglio si articola in un organo di indirizzo e controllo - il Comitato dei direttori scientifici - composto dai direttori scientifici delle singole biblioteche e dal delegato del Rettore per le biblioteche, che lo presiede; e in un organo di gestione - il Comitato dei direttori tecnici - composto dai direttori tecnici delle singole biblioteche e dal delegato del Rettore per le biblioteche, che lo presiede.

Art. 3 - Le biblioteche

Le singole biblioteche dell' Ateneo possono articolarsi in biblioteche di Facoltà. E' altresì possibile per le singole Facoltà istituire, previ accordi tra loro, biblioteche comuni tra Facoltà (interfacoltà). Alle singole biblioteche possono aderire anche altre strutture quali Dipartimenti, Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca.

Art. 4 - Autonomia amministrativa, finaziaria e contabile delle biblioteche

Ciascuna biblioteca è struttura specializzata di servizi bibliotecari nell' ambito del sistema bibliotecario di Ateneo e può essere costituita come centro di responsabilità e di spesa previa proposta delle strutture aderenti (Facoltà, Dipartimenti, Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca) e su delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento per l' Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Alle biblioteche che non costituiscono centri di responsabilità e di spesa si applicano le norme successive solo in quanto compatibili.

Art. 5 - Bilancio delle biblioteche

I fondi di ciascuna biblioteca che sia centro di responsabilità e di spesa sono costituit i :

  1. dallo stanziamento annuale concesso dall' Ateneo;
  2. dagli stanziamenti concessi dalla o dalle Facoltà;
  3. dagli stanziamenti concessi dai Dipartimenti, dai Centri interdipartimentali e dai Centri interuniversitari di ricerca;
  4. dagli eventuali ulteriori stanziamenti concessi periodicamente o una tantum da altri enti, istituzioni pubbliche, imprese o privati, da destinarsi in base al vincolo di scopo stabilito dal soggetto erogante ovvero, in assenza di indicazione, in base alle indicazioni della Giunta di biblioteca, di cui all' art. 8.

Art. 6 - Compiti e servizi delle biblioteche

Ciascuna biblioteca ha lo scopo di curare l' acquisizione, conservazione e messa a disposizione del pubblico della più ampia produzione scientifica nel settore in cui opera, nonché di curare la diffusione dell' informazione bibliografica. Essa rappresenta un centro di servizi e di riferimento bibliografico per l'utenza di docenti, ricercatori, studenti e per tutti gli altri soggetti interessati.

La biblioteca fornisce servizi volti a soddisfare le esigenze della didattica e della ricerca espresse dalle Facoltà, Dipartimenti, Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca che vi aderiscono; in particolare, assicura i seguenti servizi:

  1. gestione del bilancio interno;
  2. acquisizione, inventariazione, conservazione e incremento del materiale documentario (libri, riviste, letteratura grigia e materiale su supporto magnetico);
  3. catalogazione elettronica e cartacea secondo gli standard nazionali e internazionali per autori e titoli, soggetti e classi;
  4. servizi centralizzati necessari per la ricerca scientifica e le esigenze di apprendimento e studio degli studenti universitari (fotocopie, collegamento con banche dati italiane e straniere).
  5. prestito interbibliotecario del materiale documentario, ricerche bibliografiche on-line su cd-rom o su supporti cartacei;
  6. attività di informazione all' utenza e di guida all' uso della biblioteca e dei suoi servizi;
  7. conservazione eventuale delle tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione presentate presso le strutture aderenti;
  8. partecipazione al catalogo dei periodici delle biblioteche italiane;
  9. collaborazione e scambio di informazioni con altre biblioteche ed istituzioni pubbliche e private affini per aree disciplinari, sia nazionali, sia internazionali;

Art. 7 - Organi della biblioteca

Ciascuna biblioteca esercita la sua attività nell' ambito delle linee di politica culturale e gestionale tracciate dalla Giunta di biblioteca con la direzione del Direttore scientifico e l' ausilio del Direttore tecnico.

Art. 8 - La giunta di biblioteca

La Giunta di biblioteca è organo di governo , indirizzo, programmazione e controllo della biblioteca e risponde dei risultati della gestione ai sensi degli artt. 5.2 e 6.3 del Regolamento per l' Amministrazione, la Finanza e Contabilità.

La Giunta di biblioteca - salvo diversa disposizione del regolamento interno - è composta da un numero di membri, scelti tra il personale docente, almeno pari al numero delle strutture aderenti, in modo da assicurare la rappresentanza di ciascuna di esse. La Giunta è integrata dal Direttore tecnico della biblioteca e da un rappresentante degli studenti scelto tra i rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà.

I membri della Giunta sono designati dalla struttura di appartenenza , rimangono in carica tre anni (rinnovabili) e possono essere sostituiti, anche prima della scadenza del mandato, in qualunque momento, con delibera della struttura che li ha nominati.

I membri della Giunta nominano al loro interno il Direttore scientifico della biblioteca tra i professori di ruolo componenti la Giunta. Il Rettore, accertata la regolarità delle votazioni, procede con proprio decreto alla nomina dell' eletto.

La Giunta di biblioteca è presieduta dal Direttore scientifico, che la convoca periodicamente per esaminare le linee di politica culturale e gestionale della biblioteca e promuovere nuove iniziative in relazione all' ampliamento delle raccolte e delle acquisizioni, alla delibera di scambi, donazioni e quanto altro attinente al patrimonio della biblioteca ed alla utilizzazione e miglioramento delle sue strutture.

La Giunta valuta e approva il bilancio preventivo e consuntivo interno della biblioteca, sottoscritto dal Direttore tecnico e dal personale contabile competente che lo ha redatto.

Art. 9 - Il Direttore scientifico

Il Direttore scientifico dirige la biblioteca conformemente alle linee di politica culturale e gestionale decise dalla Giunta. Il Direttore scientifico impartisce al Direttore tecnico direttive generali sull' utilizzo e la gestione del personale della biblioteca, nonché sull' efficace ed efficiente funzionamento della stessa. Il Direttore scientifico, di intesa con il Direttore tecnico, può proporre ai competenti organi misure disciplinari nei confronti del personale tecnico ed amministrativo addetto alla biblioteca. Il Direttore scientifico, previo parere del Direttore tecnico e decisione della Giunta, provvede alla richiesta dei contributi e del personale necessari per il funzionamento della biblioteca.

Il Direttore scientifico può delegare , in via temporanea , le sue funzioni ad un membro della Giunta; decade automaticamente dall' incarico qualora non ottenga una maggioranza favorevole nella votazione di fiducia, a cui si procede previa richiesta di almeno due membri docenti della Giunta.

Il Direttore scientifico gestisce i fondi della biblioteca conformemente alle decisioni della Giunta; sottoscrive tutti gli impegni di spesa relativi alla biblioteca, unitamente al Direttore tecnico, che ne cura, avvalendosi del personale specializzato della biblioteca, sia la redazione, in conformità agli ordini espressi dai docenti, sia l' intera fase istruttoria inerente, tra l' altro, al controllo di eventuali duplicazioni di ordinativi, alla congruità della spesa prevista indicata, all' esistenza della copertura finanziaria ed al controllo sulla presenza delle necessarie autorizzazioni.

Art. 10 - Direttore tecnico e struttura di gestione

Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore amministrativo dell' Ateneo, previo parere positivo del Direttore scientifico, tra i dipendenti muniti di specifiche professionalità bibliotecarie. L'incarico ha natura fiduciaria e può essere revocato dal Direttore amministrativo su richiesta della Giunta.

Il Direttore tecnico dirige sul piano tecnico la struttura di gestione, composta da tutto il personale, specializzato e non, di una biblioteca, in conformità agli indirizzi della Giunta.

Al Direttore tecnico sono affidate le attività di organizzazione, coordinamento e gestione della biblioteca, alla stregua delle direttive impartite dal Direttore scientifico in conformità alle decisioni della Giunta. Il Direttore tecnico è il consegnatario di tutti i beni mobili della biblioteca e risponde dell' efficace ed efficiente gestione di tutti i servizi erogati dalla biblioteca secondo le direttive ricevute.

In particolare è compito del Direttore tecnico, con la necessaria collaborazione del personale specializzato della biblioteca:

  1. tenere e curare la contabilità o sovrintendere a tali attività;
  2. procedere o sovrintendere alla tenuta dei registri contabili e dell' inventario;
  3. curare l' inventario, da effettuarsi con cadenza almeno biennale;
  4. prendere tutte le misure idonee alla custodia del patrimonio bibliografico, e non, della biblioteca, di cui risponde a pieno titolo;
  5. curare ed organizzare l' attività del personale strutturato e non strutturato in esecuzione delle direttive impartite dal Direttore scientifico in conformità alle linee di gestione, programmazione e indirizzo culturale stabilite dalla Giunta;
  6. procedere o sovrintendere alle attività di acquisto, catalogazione, indicizzazione, classificazione e inventariazione del materiale bibliografico previa verifica dell' esistenza delle necessarie autorizzazioni;
  7. sovrintendere alle operazioni di messa a disposizione dell' utenza dei libri, riviste e altro materiale, nonché alle operazioni di prestito;
  8. vigilare sulla diligente osservanza dei propri doveri da parte del personale e sul corretto comportamento degli stessi nei confronti dell' utenza.

Il Direttore tecnico risponde al Direttore scientifico ed alla Giunta dell' andamento della biblioteca ed è tenuto a riferire tempestivamente al Direttore scientifico qualsivoglia anomalia nel funzionamento della stessa.

Art. 11 - Regolamenti interni delle biblioteche

Ciascuna biblioteca redige, in conformità al presente regolamento ed allo statuto dell' Università, un regolamento interno, volto a disciplinare, tra l' altro:

  1. le modalità di adesione di strutture alla biblioteca;
  2. le modalità e gli effetti del ritiro dell' adesione alla biblioteca da parte di una struttura;
  3. le regole per ripartire, nei singoli settori scientifici, le spese di acquisizione del materiale bibliografico, proposte dai singoli docenti, in considerazione dello stanziamento concesso dalle singole strutture aderenti;
  4. ogni altra regola su aspetti utili relativi al funzionamento della biblioteca;

L' approvazione del Regolamento interno di una biblioteca spetta alla Giunta di biblioteca, e così pure eventuali modifiche dello stesso.

 

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, ed ogni sua successiva modifica, entrano in vigore il giorno successivo all' approvazione da parte dei competenti organi di Ateneo.

Il sistema bibliotecario di Ateneo è un sistema coordinato di strutture e servizi, ai sensi dell' art. 60.1 dello Statuto ed è composto dal Consiglio del sistema bibliotecario di Ateneo e da tutte le biblioteche dell' Ateneo di Foggia.