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giovedì 17 maggio 2012


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Regolamento Brevetti

Titolo I
Politiche di Ricerca

Art. 1 - Promozione e valorizzazione della ricerca d'ateneo

  1. Tra i fini principali dell'Università degli studi di Foggia rientrano la promozione e l'organizzazione della ricerca anche applicata, la tutela, la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei suoi risultati.
  2. Le politiche di gestione delle innovazioni tecnologiche prodotte dalla ricerca d'ateneo privilegiano la partecipazione dei ricercatori alle utilità economiche che ne derivano.

Titolo II
Definizioni

Art. 2 - Definizioni

  1. Ai fini di questo regolamento per:
    1. università si intende l'Università degli studi di Foggia;
    2. ricerca d'ateneo si intende qualsiasi attività di ricerca realizzata con l'impiego di risorse appartenenti (anche) all'università, quali ad esempio (seppure non solo) dipendenti, strutture, attrezzature o finanziamenti;
    3. invenzione si intende qualsiasi risultato utile della ricerca tecnica, e così in particolare e tra l'altro anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, le topografie di prodotti a semiconduttori, le novità vegetali, il software, le opere del disegno industriale, i database, i progetti di lavoro dell'ingegneria ed il know how;
    4. brevetto si intende qualsiasi privativa su invenzioni tecniche prevista da qualsiasi convenzione internazionale, dal diritto comunitario o nazionale italiano o di ogni altro stato del mondo; e rilasciata da qualsiasi ufficio brevettuale internazionale o nazionale italiano o straniero; e così in particolare e tra l'altro anche i brevetti, le registrazioni o le privative altrimenti denominate sulle invenzione industriali, sui modelli di utilità, sui disegni e modelli ornamentali, sui disegni e modelli per prodotti industriali, sulle topografie di prodotti a semiconduttori, sulle novità vegetali, ed ogni altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi o a compenso assimilabili (per struttura) a quelli sin qui menzionati;
    5. diritti patrimoniali sull'invenzione si intendono tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo; e così in particolare e tra l'altro il diritto al brevetto (e così a brevettare l'invenzione), i diritti derivanti dalla domanda di brevetto (e così al rilascio del brevetto), i diritti di brevetto (e così i diritti esclusivi o a compenso di attuazione dell'invenzione brevettata), quali ad esempio i diritti di applicare i procedimenti brevettati e di produrre, usare, vendere, importare o altrimenti commercializzare i prodotti brevettati o ottenuti con procedimenti brevettati, nonché qualsiasi altro diritto di contenuto patrimoniale relativo allo sfruttamento dell'invenzione pur non subordinato alla concessione di un titolo brevettuale; tra questi ultimi rientrano tra l'altro tutti i diritti patrimoniali d'autore e connessi su software, banche dati ed opere del disegno industriale, quali ad esempio 1) il diritto esclusivo di riproduzione totale o parziale, in via definitiva o temporanea, con qualsiasi mezzo o procedimento attuale o futuro, su qualsiasi tipo di supporto attuale o futuro; 2) il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico anche on-demand, con qualsiasi mezzo o procedimento di diffusione attuale o futuro, nei confronti di qualsiasi destinatario o categoria di destinatari in qualunque paese del mondo, mediante qualsiasi tipo di tecnologia attuale o futura, per qualsiasi tipo di destinazione; 3) il diritto esclusivo di distribuzione al pubblico, comprensiva di qualsiasi atto di immissione in commercio, di messa in circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico a titolo gratuito o oneroso, a beneficio di chiunque, per qualsiasi paese del mondo, attraverso qualsiasi canale di distribuzione; 4) il diritto esclusivo di traduzione, adattamento, trasformazione ed in genere di effettuare qualsiasi modificazione, nonché il diritto di riprodurre o utilizzare altrimenti l'opera che deriva da queste modificazioni, senza pregiudizio dei diritti dell'autore delle modifiche; 5) il diritto esclusivo di presentazione, dimostrazione o esposizione al pubblico con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma; ed 6) tutti i diritti strutturati come diritti di credito, e così tra l'altro anche (ma non solo) quelli relativi alle utilizzazioni ora menzionate sub 1), 2), 3), 4) ed 5);
    6. diritti morali sull'invenzione si intendono tutti i diritti che mirano a proteggere la personalità dell'autore dell'invenzione in quanto tale previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo;
    7. dipendente si intende qualsiasi lavoratore subordinato dell'università;
    8. collaboratore si intende qualsiasi collaboratore di ogni genere che non sia dipendente dell'università, quali ad esempio studenti, borsisti, dottorandi, assegnisti di ricerca, partecipanti a programmi di ricerca, docenti a contratto, e così via;
    9. contratto di ricerca, qualsiasi contratto tra l'università e terzi che preveda a qualsiasi titolo l'esercizio di un'attività qualificabile come ricerca d'ateneo, compresi i contratti per prestazioni e consulenze per conto terzi;
    10. proventi dello sfruttamento dell'invenzione si intendono le somme che residuano sottraendo ai prezzi e canoni percepiti per la cessione di diritti o brevetti o per la licenza d'uso dell'invenzione tutti gli oneri di brevettazione;
    11. oneri di brevettazione si intendono tutte le spese sostenute per la brevettazione o la registrazione dell'invenzione, e così ad esempio spese, diritti ed onorari di professionisti relativi a brevettazione di invenzioni, deposito di software o deposito di progetti di lavori dell'ingegneria; tasse relative alla brevettazione ed al mantenimento dei brevetti; costi di allestimento, prove e valutazioni di prototipi relativi all'attuazione dell'invenzione; spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all'assistenza legale anche stragiudiziale riguardante i diritti dell'università previsti dal presente regolamento; spese, diritti ed onorari di altri esperti di ogni genere per la loro attività relativa alle materie del presente regolamento;
    12. commissione tecnica brevetti si intende la commissione istituita e disciplinata dall'art. 9 del presente regolamento.

Titolo III
Appartenenza delle invenzioni

Art. 3 - Invenzioni dei dipendenti

  1. Nei casi previsti dall'art. 23 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 i diritti morali e patrimoniali sull'invenzione appartengono al dipendente dell'università.
  2. Qualora il dipendente ceda a terzi diritti patrimoniali o brevetti su invenzioni oppure licenzi a terzi lo sfruttamento di invenzioni previste al comma 1 di questo articolo l'università ha diritto al venti per cento del prezzo o del canone percepito dal dipendente.
  3. Il dipendente ha l'obbligo di dichiarare immediatamente alla commissione tecnica brevetti dell'università il conseguimento delle invenzioni previste al comma 1 di questo articolo. Deve poi comunicare di aver presentato domanda di brevetto per queste medesime invenzioni entro dieci giorni dal suo deposito presso gli uffici competenti. Non oltre il decimo giorno dalla stipulazione ha infine l'obbligo di inviare copia dei contratti di cessione o licenza previsti dal comma 2 di questo articolo.

 

Art. 4 - Invenzioni dei collaboratori

  1. Per le invenzioni realizzate nell'ambito della ricerca d'ateneo i diritti morali spettano ai collaboratori che ne siano stati autori.
  2. I diritti patrimoniali sulle invenzioni realizzate dai collaboratori nell'ambito della ricerca d'ateneo spettano all'università.
  3. A questo scopo i responsabili di ricerche d'ateneo non possono applicarvi alcun collaboratore dal quale non abbiano preventivamente raccolto una dichiarazione conforme al comma 2 di questo articolo.
  4. Gli organi competenti dell'università possono stipulare contratti di ricerca con terzi soltanto dopo che il responsabile della ricerca abbia raccolto da tutti i collaboratori che prevede vi saranno addetti una dichiarazione conforme al comma 2 di questo articolo.
  5. Nei casi previsti dai commi precedenti di questo articolo ai collaboratori può essere attribuito il diritto ad una somma non superiore al dieci per cento dei proventi dello sfruttamento dell'invenzione percepiti dall'università. In particolare l'attribuzione di questo diritto è eventualmente prevista dai contratti di diritto privato che regolano il rapporto tra l'università ed il collaboratore. Nel caso che l'invenzione sia realizzata con l'apporto di più collaboratori questi concorrono pro quota sulla misura (non superiore al dieci per cento) dei proventi ora indicata. Le quote spettanti ad ognuno sono proporzionate all'importanza dei rispettivi contributi all'esito inventivo della ricerca.
  6. Il collaboratore ha l'obbligo di dichiarare immediatamente alla commissione tecnica brevetti dell'università il conseguimento delle invenzioni previste ai commi precedenti di questo articolo.

Art. 5 - Invenzioni di dipendenti e collaboratori

  1. I diritti morali sulle invenzioni d'ateneo realizzate congiuntamente da dipendenti e collaboratori spettano agli uni ed agli altri
  2. I diritti patrimoniali sulle invenzioni d'ateneo realizzate congiuntamente da dipendenti e collaboratori spettano in comunione ai primi ed all'università secondo quote proporzionali al contributo dei dipendenti e rispettivamente dei collaboratori.
  3. Nei casi previsti dal comma 2 di questo articolo qualora il dipendente ceda la propria quota di diritti o dia licenza d'uso dell'invenzione il diritto dell'università previsto dall'articolo 3 comma 2 è pari al venti per cento della quota del prezzo o canone spettante al dipendente sulla scorta della sua partecipazione alla comunione.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

  1. Dipendenti e collaboratori possono comunicare alla comunità scientifica di aver raggiunto soluzioni inventive di problemi tecnici. Quando i diritti patrimoniali su queste invenzioni appartengano (anche) all'università essi devono attuare queste comunicazioni con modalità che non comportino la divulgazione del trovato (e la perdita del relativo requisito della novità necessaria alla sua brevettazione.
  2. Riguardo alle invenzioni previste dal comma 1 di questo articolo dipendenti e collaboratori sono tenuti per il resto alla massima riservatezza fino alla pubblicazione della relativa domanda di brevetto a nome (anche) dell'università o di suoi aventi causa.
  3. A questo scopo i responsabili di ricerche d'ateneo non possono applicarvi alcun collaboratore dal quale non abbiano preventivamente raccolto una dichiarazione conforme al comma 2 di questo articolo.
  4. Gli organi competenti dell'università possono stipulare contratti di ricerca con terzi soltanto dopo che il responsabile della ricerca abbia raccolto da tutti i collaboratori che prevede vi saranno addetti una dichiarazione conforme al comma 2 di questo articolo.

Titolo IV
Contratti di ricerca, cessioni dei diritti e licenze d'uso

Art. 7 - Contratti di ricerca

  1. I contratti di ricerca dovranno prevedere per quanto possibile l'attribuzione all'università di un corrispettivo, l'appartenenza all'università dei diritti sui risultati della ricerca e la concessione al contraente di una licenza non esclusiva di utilizzazione di questi medesimi risultati.
  2. I contratti di ricerca in base ai quali i diritti sui risultati della ricerca non appartengono interamente all'università dovranno prevedere per quanto possibile che questa riceva dal contraente un'ulteriore somma determinata secondo il contratto di ricerca.
  3. Qualora si preveda che alla ricerca siano adibiti dipendenti gli organi competenti dell'università non possono stipulare contratti dai quali derivino al contraente diritti, brevetti o licenze d'uso su invenzioni se non dopo che l'università abbia concluso con questi medesimi dipendenti un contratto di cessione dei diritti e brevetti ora menzionati. A questo scopo il responsabile della ricerca prevista dal contratto segnala agli organi competenti dell'università i nominativi dei diversi dipendenti interessati. A ricerca iniziata il responsabile non può adibirvi dipendenti che (anche dopo la stipula del contratto di ricerca) non abbiano ceduto all'università i diritti e brevetti prima menzionati.
  4. Quale corrispettivo della cessione i contratti previsti dal comma 3 di questo articolo attribuiscono ai dipendenti un importo non superiore all'ottanta per cento dei proventi dello sfruttamento dell'invenzione percepiti dall'università.

Art. 8 - Cessioni e licenze

  1. L'università può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti e brevetti su invenzioni secondo linee guida proposte in via generale ex ante dalla commissione tecnica brevetti ed approvate dal consiglio di amministrazione dell'università. Salvo diverso accordo previo e scritto con l'inventore le cessioni e le licenze sono verso corrispettivo. Se l'invenzione è brevettata l'importo minimo del corrispettivo non può essere inferiore a tutti gli oneri di brevettazione sostenuti dall'università. Il minimo ora detto può essere derogato solo con l'accordo previo scritto dell'inventore. I contratti di cessione o licenza prevedono l'obbligo per cessionario e licenziatario di indicare nelle forme d'uso che l'invenzione è stata realizzata nell'ambito della ricerca d'ateneo dell'università degli studi di Foggia.
  2. I contratti di cessione e licenza sono preventivamente sottoposti a parere non vincolante della commissione tecnica brevetti.
  3. Il corrispettivo di ciascuna cessione di diritti e brevetti o di ciascuna licenza relative ad invenzioni è imputato su un capitolo di bilancio dell'Amministrazione centrale dell'università.
  4. Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza deve in primo luogo ripianare tutti gli oneri di brevettazione sostenuti fino a quel momento. Il residuo di tale corrispettivo (di seguito: l'utile) può essere ripartito tra l'università e l'autore dell'invenzione secondo quanto previsto dagli articoli 4 comma 5 e 7 comma 4. In ogni caso la quota spettante all'università è così ripartita:
    1. il settantacinque per cento al dipartimento cui afferisce il responsabile della ricerca; per il caso di ricerche interdipartimentali questa somma viene redistribuita tra le strutture interessate secondo quote determinate in base a linee guida fissate dalla commissione tecnica brevetti;
    2. il venticinque per cento all'Amministrazione centrale dell'università.

Titolo V
Organi e procedure

Art. 9 - Commissione tecnica brevetti

  1. Il Rettore nomina con decreto una commissione tecnica brevetti. La commissione è presieduta d'ufficio da un delegato del Rettore. È composta da altri due membri designati dal Senato accademico e scelti anche all'esterno dell'università tra esperti in materia di organizzazione della ricerca e gestione dell'innovazione tecnologica, di tutela della proprietà intellettuale e di gestione delle procedure brevettuali. La commissione resta in carica per tre anni.
  2. La commissione tecnica brevetti esprime i pareri e svolge le altre attività previsti da questo regolamento.
  3. La commissione coordina la redazione ed il deposito di domande di brevetto per invenzioni appartenenti a qualsiasi titolo (anche) all'università. A questo fine la commissione affida preferibilmente la supervisione della (ed eventualmente la) redazione della domanda al responsabile della ricerca che ha originato l'invenzione. Può d'altro canto affidarne la redazione a professionisti esterni.
  4. L'inventore fornisce ogni assistenza alla commissione tecnica brevetti ed ai professionisti eventualmente incaricati dall'università nella preparazione delle domande di brevetto ed in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, come pure in ogni giudizio ove siano comunque contestate da terzi l'appartenenza all'università dei diritti patrimoniali previsti da questo regolamento o la validità dei relativi brevetti.
  5. Per le invenzioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle attività della commissione tecnica brevetti i suoi membri sono assoggettati agli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 6. A questo scopo il presidente della commissione cura di raccogliere una dichiarazione conforme al comma 5 dell'articolo 6 da ogni membro della commissione che non sia dipendente dell'università.
  6. Al termine di ogni anno di attività la commissione relaziona sul proprio operato al consiglio di amministrazione dell'università.

Art. 10 - Riacquisto del diritto da parte dell'inventore

  1. L'autore di un'invenzione i cui diritti patrimoniali appartengano all'università chiede alla commissione tecnica brevetti di brevettarla a nome dell'ateneo, indicando per quali stati domandare la brevettazione.
  2. Entro trenta giorni dalla richiesta di brevettazione prevista al comma 1 di questo articolo la commissione tecnica brevetti esprime e comunica all'inventore un parere sull'opportunità che l'università brevetti a proprio nome l'invenzione in Italia. Gli organi competenti dell'università decidono poi se e quale seguito dare alla proposta. L'inventore riacquista ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione se la decisione dell'università non sia favorevole alla brevettazione in Italia, oppure se questa decisione non sia comunicata all'inventore nel termine ora detto, oppure ancora se l'università non abbia depositato la relativa domanda di brevetto entro centoventi giorni dalla richiesta di brevettazione prevista al comma 1. I diritti patrimoniali ora detti sono riacquistati ab initio dall'inventore, salvo che il medesimo non conceda proroga dei termini con apposito accordo scritto.
  3. Entro 8 mesi dal deposito della domanda di brevetto italiano a nome dell'università la commissione tecnica brevetti esprime e comunica all'inventore il proprio parere sulla questione se ed in quali paesi richiesti dall'inventore sia opportuno che l'università estenda la brevettazione a proprio nome. Gli organi competenti dell'università decidono poi se e quale seguito dare alla proposta. Se entro 10 mesi dal deposito della domanda di brevetto italiano l'università non deposita le proprie domande di brevettazione in tutti gli stati richiesti dall'inventore, questi riacquista ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione per i paesi per i quali l'università non abbia depositato la relativa domanda di brevetto. I diritti patrimoniali ora detti sono riacquistati ab initio dall'inventore, salvo che il medesimo non conceda proroga dei termini con apposito accordo scritto.

Titolo VI
Diritto intertemporale

Art. 11. - Data di entrata in vigore.

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la data del decreto rettorale che lo approva.